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I debiti fiscali si pagano in 10 anni

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Il D.Lgs. 29 luglio 2024 n. 110, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 07 agosto scorso, introduce numerose interessanti novità in tema di riscossione delle imposte. Le novità più rilevanti si occupano della dilazione dei ruoli esattoriali: la disciplina previgente, contenuta nell'art. 19 del D.P.R. n. 602/73, in vigore fino al 31 dicembre 2024, consentiva al contribuente che dichiara di versare in temporanea difficoltà la rateizzazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino a un massimo di 72 rate mensili. Se i debiti esattoriali sono di importo superiore a 120.000,00 euro, la dilazione può essere concessa solo laddove il contribuente documenti la situazione di obiettiva difficoltà, accedendo alla cosiddetta dilazione straordinaria.

Con la riforma fiscale che ci impegna trova conferma la possibilità di chiedere la dilazione, per ciascuna domanda del valore sino a 120.000 euro, senza dimostrare lo stato di temporanea difficoltà economica, mentre la novità riguarda il numero massimo di rate concedibili; dunque si prevede che l'Agente della riscossione possa concedere una dilazione per debiti inferiori o pari a 120.000 mila euro, su semplice richiesta del contribuente:

- fino a 84 rate mensili - 7 anni - per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;

- fino a 96 rate mensili - 8 anni - per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;

- fino a 108 rate mensili -9 anni - per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.

Inoltre, per le domande di valore sino a 120.000 euro, la dilazione può essere concessa nella seguente misura se si documenta la temporanea difficoltà finanziaria:

- da 85 a 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;

- da 97 a 120 rate mensili per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;

- da 109 a 120 rate mensili per le richieste presentate dal 2029.

Nel diverso caso in cui l'istante documenti la temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria, invece, la dilazione verrà concessa in un massimo di 120 rate mensili per le domande di valore superiore a 120.000 euro, a prescindere dal momento in cui viene presentata la domanda.

La valutazione circa la temporanea situazione di obiettiva difficoltà verrà effettuata facendo riferimento ai parametri già in uso presso gli uffici, e dunque:

- per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, all'ISEE del nucleo familiare del debitore e all'entità del debito da rateizzare e di quello residuo eventualmente già in rateazione;

- per gli altri soggetti, all'indice di liquidità e al rapporto tra debito da rateizzare e quello residuo eventualmente già in rateazione e il valore della produzione.

Le novità operano per le dilazioni chieste dal 1° gennaio 2025.

Meditate contribuenti, meditate. 

 

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