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I controlli amministrativi: ratio e rischio relativo

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Il controllo amministrativo consiste nell'attività preordinata alla verifica, da parte dell'amministrazione, volta ad accertare la conformità di un atto, di un'attività, o più in generale di un comportamento, a determinare regole di legittimità o opportunità, posta in essere da un organo verso un altro, al fine di esprimere un giudizio e di adottare conseguentemente le misure giuridiche necessarie.

La ratio di tali controlli si rinviene nella necessità che organi in posizione di terzietà o di superiorità vigilino sull'attività di amministrazione, attività svolta da altri organi a ciò preposti, per la cura dell'interesse pubblico, in modo da garantire la realizzazione del fine di pubblico interesse e assicurare la correttezza e l'imparzialità dell'azione amministrativa.

Il sistema dei controlli amministrativi trova giustificazione costituzionale nell'art. 97 Cost. e nel principio di buon andamento in esso enunciato; è necessario che l'ordinamento predisponga appositi organi deputati a verificare che l'ente controllato non faccia un uso distorto del proprio potere o che non lo travalichi. L'organo di controllo, quindi, è un garante del buon andamento.

Nell'ambito dell'Amministrazione intesa quale apparato, è previsto un sistema che, intervenendo in alcuni casi dall'interno, in altri dall'esterno, predispone un controllo multilivello che ha ad oggetto, a seconda delle circostanza e delle attività di riferimento, i singoli atti, l'attività degli organi o, più largamente, la gestione

Tradizionalmente, si suole distinguere le tipologie di controllo a seconda dell'oggetto della verifica, del momento procedimentale in cui essa interviene, del soggetto che la svolge nonché degli effetti a cui mira. La distinzione che valorizza l'oggetto del controllo consente di dar conto anche delle altre differenziazioni. In primo luogo, la verifica può essere rivolta sui singoli atti di amministrazione attiva, di cui l'ente controllante deve saggiare la legittimità e/o l'opportunità. 

A seconda del momento in cui interviene, il controllo può dirsi preventivo, antecedente il perfezionamento, oppure successivo, quando il provvedimento o l'atto controllato è perfetto in ogni aspetto. Il controllo, inoltre, può focalizzarsi anche sugli organi, tanto per vagliare il loro corretto funzionamento, nell'ottica della legittimità dell'azione posta in essere, quanto per monitorare i comportamenti dei dirigenti e dei funzionari che lo compongono.

In merito al controllo, questo è stato fortemente ridimensionato soprattutto all'esito dell'entrata in vigore della legge costituzionale 3/2001, la quale ha eliminato i controlli preventivi sugli atti amministrativi delle Regioni e la possibilità di sollevare il controllo di costituzionalità in via preventiva sulle leggi regionali. Permangono poteri di controllo esterno di gestione della Corte dei Conti sulle autonomie locali in un'ottica di collaborazione e la facoltà del Presidente della Repubblica di poter sciogliere, a seguito di decreto motivato, il Consiglio Regionale con la rimozione del Presidente della Giunta, qualora siano stati compiuti atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge, per come sancito dall'art.126 Costituzione. 

L'ente controllante dispone di strumenti ispettivi, sostitutivi nelle ipotesi di inerzia o di ritardo, anche mediante la nomina di un commissario ad acta, nonché repressivi, attraverso l'irrogazione di sanzioni ammnistrative o disciplinari, all'amministrazione controllata. Infine, il controllo è di tipo gestionale quando ha ad oggetto l'intera attività amministrativa ed è finalizzato ad una valutazione complessiva del grado di efficienza.

Tale tipologia di verifica può essere svolta tanto da un organo interno all'Amministrazione stessa, risolvendosi in una forma di autocontrollo, quanto da parte di un organo esterno che, nel nostro ordinamento, va individuato nella Corte dei Conti, la quale, dall'esterno è incaricata, da un lato, del controllo preventivo di legittimità di alcuni atti governativi e del controllo successivo sulla gestione degli enti locali, ma dall'altro lato, ha altresì il compito di verificare l'efficienza dei controlli interni già posti in essere dalle amministrazioni.

 

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