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Doppia conforme e limiti del giudizio per Cassazione: la Corte fa il punto.

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Con la sentenza in commento, la n. 3806, depositata lo scorso 20 gennaio, la Corte di Cassazione individua i vizi che possono essere fatti valere di fronte al giudice di legittimità nel caso in cui vi sia stata una doppia conforme sul giudizio di sua penale responsabilità.

La corte infatti ricorda come sia un orientamento ormai consolidato quello per cui non è possibile compiere in sede di legittimità "nuove" attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei dati posti alla base della rappresentazione del fatto storico compiuta dai giudici di prime e seconde cure e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa, del tema probatorio.

 Rileva infatti la Corte come il perimetro del giudizio di cassazione in questi casi si possa limitare ai seguenti punti:

1. verifica circa la completezza e la globalità della valutazione operata in sede di merito alla luce del materiale probatorio versato in atti;

2. verifica circa assenza di evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica da parte dei giudici di merito;

3. verifica circa assenza di contraddizioni interne nella motivazione delle sentenze impugnate (c.d. contraddittorietà interna);

4 verifica circa assenza dei c.d. travisamenti della prova, ovvero corretta attribuzione di significato dimostrativo agli elementi in atti.

Questi punti rappresentano il recinto entro cui il giudice di legittimità può operare il proprio giudizio in ipotesi di casi di doppia conforme.

Nel caso di specie, ritiene la Corte che tali vizi non siano stati individuati dalla difesa del ricorrente. Il ricorso viene pertanto ritenuto inammissibile. 

 Ad ogni modo, la sentenza è interessante anche per la statuizione che contiene con riferimento all'art. 507 c.p.p. in tema di ammissione officiosa di nuove prove.

Il ricorrente, lamentava infatti che i giudici di merito non avevano motivato la non ammissione di alcune prove testimoniali richieste ai sensi dell'art. 507 c.p.p.

La Corte ricorda però in questi casi come la valutazione che è chiamata ad esprimere in ordine alla mancata ammissione di una prova ai sensi dell'art. 507 c.p.p. ha limiti più ristretti rispetto al potere di ammissione delle prove a richiesta di parte proprio perché la valutazione fatta dal giudice in quei casi è correlata alla più ampia conoscenza dei fatti di causa già acquisita nel corso dell'istruttoria. È censurabile quindi solo quella decisione che trascura una manifesta necessità della nuova assunzione probatoria. 

 

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