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Novità fiscali 2024 per le imposte sui redditi

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Riferimenti normativi: D.Lgs.n.216/2023

Focus: Il decreto legislativo n.216 del 30 dicembre 2023, entrato in vigore il 31/12/2023, ha disposto l'attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi. Tra le novità fiscali disciplinate dalla citata normativa rientrano la previsione di tre scaglioni di imposta Irpef e la diminuzione delle detrazioni per oneri dei contribuenti titolari di un reddito oltre 50mila euro.

Il decreto legislativo n.216/2023 tiene conto di quanto previsto dall'art. 5 della L. n.111/2023, entrata in vigore dal 29/08/2023, che prevede, per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle persone fisiche, il riordino di deduzioni, scaglioni, aliquote e detrazioni Irpef e la graduale riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), nel rispetto del principio di progressività. Per il calcolo dell'imposta lorda Irpef sono previsti, per l'anno 2024, nuovi scaglioni di reddito e di aliquote in sostituzione di quelli esistenti e l'innalzamento della detrazione per lavoro dipendente da 1.880 euro (se il reddito complessivo non supera 15mila euro) a 1.955 euro.


In merito ai nuovi scaglioni di reddito ed alle aliquote, il decreto stabilisce l'aliquota del 23% fino a 28mila euro di reddito; l'aliquota del 35% oltre 28mila euro di reddito e fino a 50mila euro; l'aliquota del 43% oltre 50mila euro di reddito. Inoltre, lo stesso decreto prevede, a favore dei contribuenti con reddito complessivo non superiore a 15mila euro, il riconoscimento di una somma a titolo di trattamento integrativo che non concorre alla formazione del reddito. Stabilisce, poi, in relazione agli acconti dovuti ai fini dell'Irpef e delle relative addizionali, per il periodo d'imposta 2024, che nella determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 non si tiene conto delle disposizioni precedenti. Pertanto, al fine di garantire che la disciplina dell'addizionale regionale all'Irpef si adegui ai nuovi scaglioni di Irpef, il decreto prevede che il termine per modificare gli scaglioni e le aliquote applicabili per l'anno di imposta 2024 è differito al 15 aprile 2024. Termine quest'ultimo entro il quale le regioni e le province autonome possono determinare, per il solo anno 2024, aliquote differenziate dell'addizionale regionale all'Irpef sulla base degli scaglioni di reddito previsti prima della riforma. Se entro il suddetto termine le regioni e le province autonome non approveranno la legge modificativa degli scaglioni e delle aliquote applicheranno, per il solo anno 2024, l'addizionale regionale all'Irpef sulla base degli scaglioni e delle aliquote vigenti in precedenza. Quanto detto vale anche per i comuni e per l'addizionale comunale all'Irpef, eccezion fatta per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono alla trasmissione dei dati rilevanti per la determinazione dell'addizionale regionale all'Irpef entro il 15 maggio 2024.

In merito alla revisione della disciplina delle detrazioni l'Agenzia delle Entrate con la Circolare n.2/2024 del 6 febbraio 2024 ha fornito chiarimenti che richiamano anche il testo di legge. In particolare, è stato precisato che l'art. 2 del D.Lgs.n.216/2023 prevede, per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 50.000 euro, una riduzione dell'ammontare della detrazione dall'imposta lorda, spettante per l'anno 2024, di un importo pari a 260 euro. La detrazione suddetta è determinata, ai sensi dell'art.15, comma 3-bis, del T.U.I.R., per: a) gli oneri per i quali la detrazione delle spese sostenute è fissata nella misura del 19 per cento dal T.U.I.R. o da qualsiasi altra disposizione fiscale. La riduzione, però, non riguarda le spese sanitarie di cui all'art. 15, comma 1, lettera c), del T.U.I.R.; b) le erogazioni liberali in favore dei partiti politici; c) i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi. Per i redditi superiori a 120.000 euro la suddetta riduzione di 260 euro della detrazione si somma alla riduzione della detrazione prevista dal citato art. 15, comma 3-bis, del T.U.I.R. In conclusione, le modifiche sopra esposte hanno efficacia esclusivamente per l'anno 2024 e per gli anni successivi si attendono i prossimi decreti attuativi della delega fiscale.

 

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