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Nullità della cartella di pagamento notificata al contribuente defunto

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Riferimenti normativi: Art.65 D.P.R. n.600/73 - Art.25, comma 1, D.P.R.n.602/1973

Focus: Le modalità di notifica degli atti impositivi al de cuius incidono sul rapporto tributario relativo ad un soggetto non più esistente e, quindi,influiscono sull'efficacia o meno degli stessi atti impositivi. Su ciò si è pronunciata la Corte di Giustizia Tributaria di 2°grado di Bari con la sentenza n.1372/2023.

Il caso: Nella fattispecie i coeredi figli del defunto hanno chiesto in appello la riforma della sentenza di primo grado, favorevole all'Agenzia delle Entrate, con la quale i giudici avevano dichiarato l'inammissibilità dei tre ricorsi riuniti aventi ad oggetto cartelle di pagamento del de cuius per imposte Irap 2006, Irpef e altro 2006, 2007, 2008. I coeredi hanno eccepito nell'appello che dalla sentenza non si rilevava l'illegittimità delle cartelle di pagamento, scaturente dalla decadenza dei termini della loro notifica in violazione dell'art.25, c.1, D.P.R.n.602/1973. L'Agenzia delle Entrate ha sostenuto, invece, nelle proprie controdeduzioni, che le cartelle erano state tempestivamente notificate al dante causa nel rispetto dell'art. 25, c.1, del D.P.R.n.602/1973. Ciò era stato dimostrato documentalmente in primo grado da Equitalia e dallo stesso Ufficio che aveva allegato l'estratto di ruolo relativo alle cartelle con il dettaglio della notifica effettuata al dante causa.

La Corte di giustizia Tributaria di 2°grado ha osservato che la notifica delle cartelle era stata effettuata successivamente al decesso del contribuente avvenuto nel 2009, così come risultava dalla dichiarazione di successione presentata nel 2010 dagli eredi all'Agenzia delle Entrate. Dalla documentazione allegata in primo grado dall'Agenzia delle Entrate si rilevava, infatti, che le cartelle erano stata notificate al defunto nel 2011, cioè oltre un anno dopo che gli eredi avevano comunicato all'Ufficio l'avvenuto decesso del genitore con la dichiarazione di successione. Alla luce di ciò la Corte di Giustizia ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione. La Cassazione, con sentenza n. 736 del 15/01/2019, ha ribadito che gli atti impositivi destinati al contribuente che sia deceduto possono essere notificati dall'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 65, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973 in due modi diversi e alternativi. Infatti, come disposto dal quarto comma del citato articolo, vanno distinti due casi di notifica: 1) se gli eredi hanno comunicato il decesso del de cuius e il loro nominativo e domicilio fiscale, l'avviso di accertamento, la cartella di pagamento ecc., dovrà essere notificato agli eredi personalmente e nominativamente a pena di nullità insanabile della notifica e degli atti stessi; 2) se la comunicazione è stata omessa l'Agenzia delle Entrate potrà notificare l'atto impositivo diretto agli eredi, collettivamente e impersonalmente, presso l'ultimo domicilio del defunto e tale notifica sarà efficace nei confronti degli eredi che, almeno trenta giorni prima, non abbiano effettuato la comunicazione di cui al secondo comma dell'art.65 citato. 

Ciò presuppone che l'Amministrazione abbia, comunque, acquisito la notizia della morte del contribuente non sussistendo, altrimenti, la giuridica possibilità di procedere alla notifica impersonale prevista dalla legge.La Corte di Giustizia, pertanto, ha ritenuto che, nel caso di specie, la dichiarazione di successione degli eredi fatta all'Ufficio contiene gli elementi costituivi della comunicazione, richiesta dal suddetto art.65, comma 2, del D.P.R. n.600/73, poiché in essa è indicata la data di decesso del dante causa, i dati anagrafici completi degli eredi del contribuente deceduto e i rispettivi domicili fiscali, ed è stata stata presentata personalmente dagli eredi presso il competente Ufficio registro del luogo di residenza/domicilio fiscale del de cuius. Ufficio, quest'ultimo, dipendente dalla stessa Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate che ha emesso le cartella di pagamento. Quindi, l'Agenzia delle Entrate non avrebbe potuto ignorare la comunicazione, fatta dagli eredi con la dichiarazione di successione, notificando le cartelle di pagamento al contribuente che alla data della notifica, avvenuta nel 2011, era già deceduto da lungo tempo e tenuto conto che era decorso oltre un anno dal momento della data di presentazione della dichiarazione di successione, avvenuta nel 2010. Pertanto, la Corte di Giustizia Tributaria ha accolto l'appello degli eredi, con integrale riforma della sentenza di prima cura, tenuto conto della nullità della notifica delle cartelle di pagamento al contribuente defunto. 

 

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