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Riferimenti normativi: Art. 8, comma 4, D.lgs. n. 28/2010
Focus: La partecipazione personale delle parti alla mediazione è fondamentale per giungere ad una soluzione bonaria della controversia ma può verificarsi che una delle parti non possa essere presente al primo incontro di mediazione per giustificati motivi. In tal caso può delegare un soggetto terzo a partecipare alle attività della mediazione per rappresentare i propri interessi. Ma quali sono i giustificati motivi che legittimano la parte a delegare un terzo: possono non riguardare solo la salute o eventi imprevisti e contingenti? Sulla questione si è pronunciato il Tribunale di Firenze con la sentenza n.1562 del 16 maggio 2024.
Principi generali: Il legislatore ha previsto nella formulazione originaria dell'articolo 8, comma 5, del D.lgs. 28/2010, che << dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del Codice di procedura civile>>. Dall'originaria formulazione della norma si è pervenuti a quella attuale, introdotta dalla riforma Cartabia, che, oltre a riconfermare la facoltà del giudice di trarre argomenti di prova dalla mancata partecipazione personale, stabilisce espressamente la facoltà della parte, in presenza di giustificati motivi, di delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia.
Dopo la riforma, quindi, si è posto il problema di individuare quali siano i "giustificati motivi" in presenza dei quali le parti possono farsi rappresentare in quanto la norma non specifica la tipologia degli stessi. Ciò assume particolare rilevanza nel caso delle mediazioni obbligatorie ed in rapporto alla posizione dell'istante che si sia fatto rappresentare in assenza di giustificati motivi perché in tal caso si potrebbe ritenere che non si sia realizzata la condizione di procedibilità con conseguente improcedibilità dell'eventuale futura azione. A tal proposito, il Tribunale di Firenze, con la sentenza n.1562 del 16 maggio 2024, ha affermato che << spetta al giudice valutare le ragioni che hanno indotto a rilasciare la procura >>. Nel caso di specie il ricorrente aveva stipulato un contratto di finanziamento per l'acquisto di un elettrodomestico, contratto con il quale era stata concessa una linea di credito con carta, c.d. carta revolving. Detto contratto di apertura di credito tramite carta, sottoscritto per l'acquisto di un elettrodomestico, era stato collocato tramite un venditore di elettrodomestici appartenente alla grande distribuzione violando, in tal modo, le norme sul collocamento e distribuzione dei prodotti finanziari secondo cui, per la promozione e per la conclusione di contratto di finanziamento, gli intermediari finanziari devono avvalersi degli agenti in attività finanziaria (D.lgs. n.374/1999). Il ricorrente eccepiva, pertanto, la nullità del citato contratto per violazione della disciplina pubblicistica di settore con conseguente obbligo per l'intermediario di restituire al cliente tutte le somme ricevute in prestito al tasso legale, ex art.1284, comma 3, c.c., o di scorporarle dalla maggior somma dovuta dallo stesso nella misura riportata nell'estratto conto storico.
Il giudice ha disposto che la trattazione della controversia fosse preceduta dal procedimento di mediazione delegata alla quale la parte istante non si era presentata personalmente. Di conseguenza la controparte ha eccepito l'improcedibilità della domanda attorea per la mancata partecipazione personale dell'istante nel primo incontro di mediazione. Il Tribunale ha ritenuto infondata tale eccezione richiamando giurisprudenza della Corte di Cassazione (sent. n.8473/2019 e n.20643/2023) la quale aveva precisato, già prima della riforma Cartabia, che nel procedimento di mediazione obbligatoria, disciplinato dal D.lgs. n.28/2010 e successive modifiche, la scelta del soggetto terzo al quale conferire la rappresentanza non è soggetta a particolari limiti potendosi delegare anche il legale che assiste la parte purché dotato di apposita procura sostanziale. Nella nuova formulazione l'art.8 del D.lgs. n. 28/2010 è stato modificato dall'art.7, lett. h, del D.lgs.n.149/2022, in attuazione della Legge Delega n. 206/2021, prevede, al comma 4, che << Le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione. In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia. Ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne dà atto a verbale>>. Di conseguenza il giudice ha osservato che << all'introduzione dei "giustificati motivi" non corrisponde una nozione legislativa che li definisca, né è possibile tipicizzare le ragioni che rendono necessaria la nomina di un rappresentante. Spetta piuttosto al giudice valutare le ragioni che hanno indotto a rilasciare la procura>>. Pertanto, nel caso in esame sono stati ritenuti validi i motivi giustificativi evidenziati dalla parte ricorrente la quale ha ritenuto di farsi rappresentare non solo dal difensore ma anche da un soggetto terzo presidente di un'associazione di consumatori. Nel merito la domanda formulata dal ricorrente è stata riconosciuta fondata ed accolta.
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Il mio nome è Carmela Patrizia Spadaro. Esercito la professione di Avvocato nel Foro di Catania. Sin dal 1990 mi sono occupata di diritto tributario formandomi presso la Scuola Tributaria "Ezio Vanoni" - sez.staccata di Torino.. Sono anche mediatore iscritta all'Albo della Camera di mediazione e conciliazione del Tribunale di Catania dal 2013. Da alcuni anni mi occupo di volontariato per la tutela dei diritti del malato. Nel tempo libero coltivo I miei hobbies di fotografia e pittura ad olio.