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Impugnazione delibere assembleari in emergenza Covid 19

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Riferimenti normativi: Art.1137 c.c.- art.83 Decreto Cura Italia

Focus: A seguito dei decreti governativi susseguitesi sin dall'8 marzo 2020 e delle relative restrizioni volte a contenere il contagio da coronavirus è stato vietato il normale svolgimento delle assemblee condominiali e sono stati sospesi i termini per iniziare l'attività giudiziaria dal 9 marzo all'11 maggio 2020. Che ripercussioni ha avuto lo stato di emergenza sui condòmini i cui diritti siano stati lesi dalla delibere assembleari assunte prima del 9 marzo 2020, considerato che essi non hanno potuto impugnare le delibere entro il termine perentorio di 30 giorni previsto dall'art.1137 c.c.in materia condominiale? Si può ritenere che anche tale termine di natura sostanziale sia stato ricompreso nella generale sospensione dei termini disposta dal Decreto Cura Italia fino alla durata del periodo emergenziale?

Principi generali: Per comprendere meglio l'evoluzione normativa di questo periodo storico si deve far rifermento alla regola generale secondo cui si presume la validità della delibera assembleare se la stessa non viene impugnata entro il termine di 30 giorni disposto dall'art.1137 del codice civile. Ciò significa che fino al momento in cui il giudice non ne accerti la legittimità la delibera sarà vincolante per tutti i condòmini, quindi, oltre che per i condòmini assenti, anche per coloro che nel corso della riunione si erano dichiarati contrari e per gli astenuti.Si deve precisare, però, al fine di stabilire la decorrenza del termine precitato, se si è in presenza di una delibera nulla o annullabile.Le delibere nulle sono tali in quanto affette da vizi così gravi, in contrasto con la legge o il regolamento (es.delibere che a maggioranza modificano i criteri legali di ripartizione delle spese condominiali ), che non possono essere sanate con la semplice adesione dei condòmini che non le impugnano, e, per esse, non opera il limite temporale, ex art. 1137, comma 2, c.c., di 30 giorni per impugnarle.Sono, invece, annullabili le delibere in cui il contrasto con la legge o il regolamento sia meno grave (es. violazione delle regole relative alla costituzione dell'assemblea o alle maggioranze richieste per l'approvazione) e tale che esso, pur causando una lesione in capo ad uno o più condòmini, può essere sanato per accettazione tacita da parte dei condòmini. E', perciò, con riferimento alle delibere annullabili che deve essere sollevata l'impugnazione, entro il termine di 30 giorni previsto dall'art.1137 cod. civ., da parte dei condòmini assenti all'assemblea, dagli astenuti nella votazione e dai presenti che si sono dichiarati contrari nella votazione. Il termine per impugnarle, in particolare, decorrerà dal giorno stesso della delibera, per i dissenzienti e gli astenuti presenti, o dalla comunicazione della stessa per i condòmini assenti. 

Si deve, comunque, tener conto del fatto che, a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. n. 69/2013 convertito nella legge n. 98 del 9/8/2013, l'impugnazione della delibera annullabile dovrà essere preceduta da un tentativo obbligatorio di mediazione che interrompe il termine di decadenza dell'azione. In tal caso, solo al termine dell'interruzione l'azione riprende a decorrere nuovamente dal deposito del verbale presso la segreteria dell'organismo di mediazione (ex art.5, comma 6, D. Lgs. n. 28 del 2010), e si propone con un atto di citazione davanti al giudice civile.

Premesso ciò, le disposizioni dei vari decreti emergenziali susseguitisi in questo periodo non hanno mai menzionato il condomìnio e gli effetti della sospensione dei termini dettata dal Decreto Cura Italia per l'esercizio dell'attività giudiziaria sui termini di impugnazione delle delibere assembleari. Il Decreto Legge n. 11 dell'8 marzo 2020, prorogato ed ampliato dal Decreto Legge "Cura Italia" n. 18 del 17 marzo 2020 e dal Decreto 8 aprile 2020 n.23, ha previsto il rinvio d'ufficio a data successiva, prima al 15 aprile 2020, prorogata, all'11 maggio 2020, delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, e la sospensione per tale periodo del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali, impugnazioni comprese, ed anche per la proposizione degli atti introduttivi dei giudizi. In buona sostanza, quindi, non sussiste alcun dubbio che nella sospensione dei termini processuali prevista dall'art. 83 comma 8, del Decreto Cura Italia n. 18/2020, siano compresi anche i procedimenti condomìniali già promossi entro la data del 9 marzo. E' sorto, invece, il dubbio se la sospensione dei termini, dal 9 marzo all'11 maggio 2020, operi anche per l'impugnazione delle delibere assembleari annullabili adottate antecedentemente al 9 marzo, cioè negli ultimi giorni di febbraio o nei primi giorni di marzo 2020. A tal proposito si ritiene che, in assenza di preventivo tentativo di mediazione obbligatoria, fatta eccezione per i casi urgenti in cui la cui ritardata trattazione del procedimento può produrre grave pregiudizio alle parti (art. 1137, c. 4°c.c.), il periodo di sospensione disposto dal precitato art. 83 si estende e comprende anche il decorso del termine di 30 giorni, previsto dall'art.1137 c.c., per impugnare le delibere condominiali. Tale termine, infatti, come precisato già in passato dalla giurisprudenza, è un termine di natura sostanziale ma con rilevanza processuale, e, in quanto tale, soggetto alla sospensione feriale dei termini (Corte Costituzionale sent. n.49/1990).

Il problema, invece, si pone nel caso in cui sia esperito il preventivo procedimento di mediazione. Sappiamo, infatti, che, normalmente, la mediazione interrompe il decorso del termine perentorio di 30 giorni, ex art.1137 c.c., per impugnare la delibera innanzi al giudiceVa richiamato, in tal caso, il disposto del comma 20 dell'art. 83 del Decreto Cura Italia n.18/2020 per il quale, in generale, opera, dal 9 marzo all'11 maggio 2020, la sospensione della decorrenza dei termini per lo svolgimento di qualunque attività nei procedimenti di mediazione e di negoziazione assistita, nonché in tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie. A ciò va collegato il comma 8 (prescrizione e decadenze) dello stesso articolo il quale prevede che "per il periodo di efficacia dei provvedimenti, di cui ai commi 5 e 6 (sfratto), che precludano la presentazione della domanda giudiziale è sospesa la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti che possono essere esercitati esclusivamente mediante il compimento delle attività precluse dai provvedimenti medesimi". 

Ad esso sono correlate le modifiche apportate al precitato art. 83 da parte dell'art. 212 ter della bozza del Decreto Rilancio del 13 maggio 2020, il quale ha espressamente menzionato il condomìnio al comma 21-ter. In quest'ultimo comma è stato aggiunto che: "In deroga a quanto stabilito dall'articolo 1130, comma primo, numero 10), del codice civile, il termine per la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto condominiale annuale con data di chiusura successiva al 31 luglio 2019 è differito di 12 mesi dalla data di chiusura dell'esercizio contabile". Ma ciò che rileva maggiormente è che, al comma 2 dell'art. 83, è stata rimossa la perentorietà dei termini (tra cui rientravano i 30 giorni per l'impugnazione delle delibere condominiali annullabili) per il decorso delle azioni da esercitare durante la sospensione emergenziale dei termini. In conseguenza di tali modifiche e tenuto conto anche della difficoltà operativa dei collegamenti telematici da remoto, possibilità riconosciuta dai decreti emergenziali, non solo per avviare le assemblee condominiali ma anche per esperire il preventivo tentativo di mediazione all'azione giudiziaria, l'eventuale procedimento di mediazione instaurato nel periodo emergenziale comporta la mera sospensione, e non l'interruzione, del termine di 30 giorni disposto dall'art.1137 c.c. per impugnare una delibera dinanzi al giudice.

 

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