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Giudizio tributario. Notifica dell'atto di appello: quando si perfeziona?

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 Con ordinanza n.25166 del 23/08/2022 la Corte di Cassazione 6°sezione, ha affrontato il tema della notificazione dell'atto di appello nel giudizio tributario al fine di determinare quando debba considerarsi perfezionata la notifica a mezzo posta dell'atto d'appello per il notificante.

(fonte http://www.italgiure.giustizia.it/sncass/).

Analizziamo i presupposti logico-giuridici che hanno determinato la decisione dei giudici di legittimità.

I fatti di causa

Il contribuente ha impugnato dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale l'atto con il quale l'ente di riscossione gli aveva notificato l'avviso di accertamento di rettifica della categoria catastale di un'unità immobiliare. La Commissione tributaria provinciale ha accolto il ricorso, ritenendo inadeguata la motivazione dell'avviso di accertamento.

L'Amministrazione finanziaria ha, quindi, impugnato la decisione di primo grado dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale, che a sua volta ha dichiarato inammissibile il ricorso perché tardivo. A parere della Commissione Tributaria Regionale non sarebbe stato rispettato il termine c.d. lungo semestrale decorrente dalla data di deposito della sentenza, infatti il termine per l'appello cadeva il 10.9.2016, mentre in realtà è stato notificato il 16.09.2016 (data in cui il contribuente ha ricevuto il ricorso)

Conseguentemente l'Amministrazione finanziaria ha proposto ricorso per cassazione per violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui all'art.38, comma 3 D.Lgs. n.546/1992 e all'art.327 c.c., sostenendo che poiché la sentenza di primo grado è stata depositata il 10.02.2016

  • per il notificante il termine scadeva in realtà il 12.09.2016 dal momento che il 10.09.2016 cadeva in giorno di sabato,
  • e che il 12.09.2016 l'avviso di accertamento è stato tempestivamente consegnato per la spedizione, non assumendo alcun rilievo per il notificante la data in cui il contribuente ha ricevuto il ricorso.

 La decisione della Corte di Cassazione

Sul punto i giudici di legittimità hanno in primo luogo rammentato l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite secondo cui in tema di notificazione, "deve ritenersi operante nell'ordinamento vigente un principio generale secondo il quale, qualunque sia la modalità di trasmissione, la notifica di un atto processuale, almeno quando debba compiersi entro un determinato termine, si intende perfezionata, dal lato del richiedente, al momento dell'affidamento dell'atto all'ufficiale giudiziario, che funge da tramite necessario del notificante nel relativo procedimento" (cfr. Cass. SS.UU. n.13970/2004). Questo principio discende dall'orientamento della giurisprudenza costituzionale che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il combinato disposto dell'art.149 c.p.c. e dell'art. 4, comma 3 L. n.890/1982, nella parte in cui prevede che la notificazione di atti a mezzo posta si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario (Corte Costituzionale n.477/2002).

Per quanto concerne nello specifico la notificazione dell'atto d'appello nel giudizio tributario, la sesta sezione della Corte di cassazione ha evidenziato che "nel giudizio tributario, la prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta dell'atto d'appello per il notificante nel termine di cui all'art. 327 c.p.c., è validamente fornita dall'elenco di trasmissione delle raccomandate recante il timbro datario delle Poste, non potendosi attribuire all'apposizione di quest'ultimo su detta distinta cumulativa altro significato se non quello di attestarne la consegna all'ufficio postale".

 Ne consegue che, ai fini della prova della regolarità della notifica delle impugnazioni, in luogo delle singole ricevute di spedizione delle raccomandate, è possibile produrre una distinta di spedizione degli appelli, recante gli estremi delle stesse. Ciò in quanto l'indicazione contenuta nella suddetta distinta di destinatario, data e spese è idonea ad attribuire al timbro il significato di attestazione della consegna, pur in assenza di dicitura di avvenuta ricezione (cfr. Cass. sez. V n. 22878/2017 richiamata).

Ne caso di specie i giudici di legittimità hanno rilevato che all'atto di appello è stata allegata sia la distinta di spedizione dell'avviso di accertamento, con apposto timbro postale riportante la data "12.09.2016" e il numero di raccomandata, nonché la relativa "cartolina".

La Suprema corte, pertanto ha ritenuto non conforme ai summenzionati principi la decisione impugnata della Commissione Tributaria Regionale che ha considerato quale data di notifica, per il notificante, il giorno della ricezione dell'atto da parte del destinatario e non quella di spedizione.

Per questi motivi la Suprema Corte ha accolto il ricorso proposto dall'Amministrazione finanziaria, ha cassato la decisione impugnata e ha rinviato alla Commissione Tributaria Regionale.

 

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