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È ammissibile l’appello dell’Agenzia delle Entrate senza adeguate critiche alla sentenza impugnata?

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Riferimenti normativi:Art.53 D.Lgs.n.546/92

Focus: L'appello dell'Amministrazione finanziaria avverso una sentenza favorevole al contribuente che non contenga adeguate critiche alla sentenza impugnata è inammissibile. In tal senso si è pronunciata la Corte di Giustizia tributaria di 2°grado della Sardegna con sentenza n.660/03/23.

Principi generali: Nel processo tributario la specificità dei motivi di appello è prescritta, a pena di inammissibilità, dall'art. 53 del d.Lgs. n. 546/1992; inammissibilità che non è esclusa dalla riproposizione delle argomentazioni già poste a fondamento del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado. A tal proposito, la Suprema Corte si è espressa nel senso che "le ragioni di critica della sentenza impugnata devono desumersi, anche per implicito, dall'intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni" (Cass. 1571/2021 e 30341/2019). 

Il caso: Un contribuente, a seguito di iscrizione ipotecaria sui suoi beni immobili da parte del Concessionario della riscossione, aveva proposto ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale per vizi formali propri della comunicazione di iscrizione ipotecaria e per la mancata notifica della cartella prodromica. Il giudice di prime cure aveva accolto il ricorso del contribuente e la sentenza è stata impugnata dall'Agenzia delle Entrate- Riscossione con appello dinanzi alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado, con il quale riproponeva i motivi già esposti in primo grado. Il contribuente, costituitosi nel giudizio di appello, eccepiva in via preliminare l'inammissibilità dell'impugnazione per genericità dei motivi dell'appello e, nel merito, deduceva l'illegittimità della notifica della cartella impugnata prodromica alla iscrizione ipotecaria. Eccepiva, infatti, che quest'ultima era stata consegnata alla vicina di casa senza che venisse completato il procedimento di notificazione con la trasmissione al contribuente della seconda raccomandata (c.d. informativa). Pertanto, chiedeva che venisse dichiarata l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria e confermata la decisione impugnata, con vittoria di spese.

La Corte di Giustizia tributaria, prima di entrare nel merito della questione, ha osservato che l'appello dell'Ufficio era generico, essendosi limitato lo stesso a riproporre i motivi già espressi in primo grado senza muovere adeguate critiche alla decisione impugnata. Ha richiamato, a tal proposito, l'art.53, comma 1, D.Lgs.n.546/92, che dispone: "Il ricorso in appello contiene l'indicazione della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado a cui è diretto, dell'appellante e delle altre parti nei cui confronti è proposto, gli estremi della sentenza impugnata, l'esposizione sommaria dei fatti, l'oggetto della domanda ed i motivi specifici dell'impugnazione. Il ricorso in appello è inammissibile se manca o è assolutamente incerto uno degli elementi sopra indicati o se non è sottoscritto…". Dal tenore della norma si rileva, perciò, che la parte che intende proporre appello (sia che si tratti del contribuente sia che si tratti dell'Amministrazione finanziaria), ha l'obbligo di effettuare sempre una critica dettagliata della sentenza di primo grado, pena l'inammissibilità dell'azione. In quanto al merito della questione, la Corte di Giustizia ha rilevato che la notificazione della cartella prodromica non era regolare, facendo venir meno, così, la successiva iscrizione ipotecaria di cui costituiva il presupposto logico-giuridico. Pertanto, l'appello è stato ritenuto infondato ed è stato rigettato, condannando l'Ufficio al pagamento delle spese di lite di 1.400 euro oltre accessori di legge.

 

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