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Giudizio disciplinare: diritto e non dovere di comparizione dell'avvocato incolpato

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Nel procedimento disciplinare, l'avvocato incolpato ha il diritto e non il dovere di parteciparvi. Con l'ovvia conseguenza che se lo stesso non compare, egli non ha titolo per chiedere una nuova audizione salvo che non provi di aver tempestivamente comunicato l'impedimento o di esservi stato impossibilitato per un caso di forza maggiore (Cass., Sez. U, 24/02/2015, n. 3670).

Questo è quanto ha ribadito la Corte di Cassazione, Sezioni Unite, con sentenza n. 26991 del 14 settembre 2022 (fonte: http://www.italgiure.giustizia.it/sncass/).

Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'esame dei Giudici di legittimità.

I fatti di causa

Il ricorrente è un avvocato che è stato destinatario della sanzione della radiazione dall'albo professionale in quanto ritenuto responsabile della violazione degli artt. 9, 12, 30 e 31 del Codice deontologico forense per:

  • essersi presentato falsamente quale mandatario della parte che ha presentato l'esposto al COA e profittando dell'affidamento ingenerato per aver speso nell'occasione la propria qualifica professionale,
  • aver incassato da terzi svariate somme di denaro corrisposte da costoro a titolo di caparra per l'acquisto di box di proprietà dell'esponente.

Il caso è giunto dinanzi alla Corte di Cassazione in quanto il ricorrente si duole, tra l'altro:

  • dell'avvenuto travisamento dei fatti di causa [...]. Ed invero le somme da esso asseritamente trattenute sarebbero state di pertinenza del socio dell'esponente che ne avrebbe autorizzato la compensazione a fronte dei compensi spettantigli per l'opera professionale prestata;
  • della nullità del procedimento disciplinare, perché il consigliere incaricato dell'istruttoria non avrebbe proceduto all'audizione dell'incolpato.

Ripercorriamo l'iter logico-giuridico seguito dai Giudici di legittimità.

La decisione della SC

Secondo la Suprema Corte, la doglianza avente ad oggetto la nullità del procedimento è priva di ogni connotazione fattuale giacché [...] il contrario opinamento operato in fatto dalla sentenza («negli atti processuali non v'è traccia del legittimo impedimento che avrebbe potuto giustificare il rinvio dell'audizione dell'incolpato») sfugge al sindacato di questa Corte. A questo deve aggiungersi che:

  • sebbene da un lato sia pacifico il principio secondo cui nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati non può essere inflitta alcuna sanzione senza che l'incolpato sia stato citato a comparire davanti all'organo disciplinare; principio, questo, che assume valenza di principio generale, volto a garantire il rispetto del contraddittorio e il diritto di difesa;  
  •  e sebbene, ove l'incolpato non sia stato invitato a comparire, tale omissione comporti la nullità del procedimento disciplinare, con conseguente caducazione della sanzione irrogata a conclusione di esso (Cass., Sez. U, 17/03/2017, n. 6963; Cass., Sez. U, 21/07/2016, n. 15042; Cass., Sez. U, 1/03/2012, n. 3182);
  • dall'altro, occorre far rilevare che la comparizione dell'incolpato è un diritto e non un dovere, tanto che l'incolpato ove non compaia, egli non ha titolo per chiedere una nuova audizione salvo che non provi di aver tempestivamente comunicato l'impedimento o di esservi stato impossibilitato per un caso di forza maggiore (Cass., Sez. U, 24/02/2015, n. 3670).

Nella specie, come la sentenza si dà premura di annotare, con accertamento di fatto non riesaminabile in sede di legittimità, non è emerso alcun impedimento. Ne consegue che la mancata comparizione del ricorrente sia stata una scelta personale di quest'ultimo. Pertanto la decisione impugnata risulta legittima e la doglianza del ricorrente va ritenuta infondata.

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte e delle altre argomentazioni riportate in sentenza, quindi, il ricorso è stato respinto. 

 

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