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Rimborso IVA infrannuale

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Entro il 31 ottobre deve essere presentato il modello TR per beneficiare del rimborso o della compensazione del credito IVA infrannuale relativo al periodo 1° luglio – 30 settembre 2019.

Infatti l'adempimento deve essere eseguito entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento. L'eventuale invio tardivo del modello non può essere regolarizzato.

I contribuenti Iva che hanno realizzato nel trimestre un'eccedenza di imposta detraibile superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso di questa somma (o l'utilizzo in compensazione per pagare anche altri tributi, contributi e premi), devono presentare il modello TR.

Il credito Iva infrannuale può essere richiesto a rimborso (articolo 38-bis, secondo comma, Dpr n. 633/1972):

- dai contribuenti che esercitano esclusivamente o prevalentemente attività che comportano operazioni soggette a imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni

- dai contribuenti che effettuano operazioni non imponibili (articoli 8, 8-bis e 9 del Dpr n. 633/1972) per un ammontare superiore al 25% del totale complessivo di tutte le operazioni effettuate

- dai contribuenti che hanno effettuato nel trimestre acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti e delle importazioni imponibili;

- dai soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, identificati direttamente (articolo 35-ter del Dpr n. 633/1972) o che hanno nominato un rappresentante residente nel territorio dello Stato;

- dai soggetti che effettuano in un trimestre solare, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia, operazioni attive per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate, riferite alle seguenti attività:

- prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali;

-prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione;

- prestazioni di servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione;

- prestazioni indicate nell'articolo 19, comma 3, lettera a-bis del Dpr n. 633/1972 (articolo 8 della legge comunitaria 217/2011.

I soggetti interessati possono richiedere in tutto (o in parte) il rimborso di tale eccedenza ovvero optare per l'utilizzo in compensazione con F24.

Le modalità di erogazione dei rimborsi sono disposte dall'articolo 38-bis D.P.R. 633/1972:

- fino a 30.000 euro i rimborsi sono eseguibili senza prestazione di garanzia e senza ulteriori adempimenti;

- oltre 30.000 euro è possibile presentare l'istanza munita di visto di conformità o sottoscrizione alternativa da parte dell'organo di controllo e una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali;

- la prestazione della garanzia è obbligatoria per i rimborsi superiori a 30.000 euro solo nelle ipotesi di situazioni di rischio.

Se, in alternativa alla richiesta di rimborso, si chiede l'utilizzo in compensazione del credito Iva, occorre tener conto del fatto che, in linea generale, l'utilizzo in compensazione del credito infrannuale è consentito solo dopo la presentazione dell'istanza. 

Il superamento, inoltre, del limite di 5.000 euro annui, riferito all'ammontare complessivo dei crediti trimestrali maturati nell'anno, comporta l'obbligo di utilizzare i predetti crediti a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell'istanza di rimborso/compensazione.

Inoltre, i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione modello f24 il credito per importi superiori a 5.000 euro annui (elevato a 50.000 euro per le start-up innovative) hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità di cui all'art. 35, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 241/1997 o, in alternativa, la sottoscrizione da parte dell'organo di controllo sull'istanza da cui emerge il credito (art. 3, comma 2, del DL 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla Legge 96/2017). Per la compensazione devono essere utilizzati esclusivamente i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Fisconline o Entratel).

Tuttavia, per i contribuenti che hanno riportato un voto in pagella maggiore o uguale a 8, con i benefici premiali ISA è possibile:

  • a)l'esonero dall'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all'imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all'imposta regionale sulle attività produttive
  • b)b) l'esonero dall'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 50.000 euro annui

 Dal 2014 i crediti IVA trimestrali sono soggetti al limite di euro 700.000,00 (aumentato ad euro 1.000.000,00 per i subappaltatori in edilizia che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari costituito per almeno l'80% da prestazioni in subappalto sottoposte a reverse charge) solo se utilizzati in compensazione, mentre non vi sono limiti se chiesti a rimborso.

Non si ravvisano ostacoli di tipo normativo o procedurale per consentire l'integrazione/rettifica del Modello TR entro il termine di scadenza della dichiarazione annuale al fine di integrare/modificare elementi che non incidano sulla destinazione e/o sull'ammontare del credito trimestrale, ovviamente a condizione che l'eccedenza detraibile non sia già stata rimborsata o compensata.

Nell'evenienza considerata non è neppure necessario presentare una dichiarazione IVA "sostitutiva nei termini", in quanto gli elementi modificati non incidono sul contenuto della dichiarazione annuale.

L'integrazione/correzione degli elementi non costituisce, altresì, errore soggetto a sanzione, salvo che – con riferimento al visto di conformità – si sia proceduto ad utilizzare in compensazione il credito infrannuale in presenza di un Modello TR carente del visto. In tal caso, infatti, essendosi verificato un utilizzo improprio del credito, in violazione della previsione dell'art. 10, comma 1, lett. a), n. 7), del D.L. n. 78/2009, si applicherà la sanzione dell'art. 13, comma 4, del DLgs. n. 471/1997, ferma restando la possibilità di avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso (risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 14 novembre 2018, n. 82).

 

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