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E' lecita l'impossibilità di pagare le tasse

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Lo sostiene la Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, con la sentenza del 3 agosto 2023 n. 2499/15/23; è ammessa la causa di forza maggiore con disconoscimento della sanzione a seguito della pandemia da COVID-19 per il contribuente penalizzato dalle misure restrittive.

La sentenza in questione riconosce nell'emergenza pandemica la causa di forza maggiore utile a escludere l'applicazione delle sanzioni ex art. 6 comma 5 del D.Lgs. n. 472/97 in presenza di una importante riduzione di ricavi caratteristici. Nel caso specifico oggetto della decisione, il contribuente aveva definito un accertamento in acquiescenza ai sensi dell'ex art. 15 del D.Lgs. n. 218/97 con pagamento rateale del dovuto e, nelle more, a seguito della pandemia, non era più riuscito a rispettare le scadenze rateali.

Seguiva l'intimazione di pagamento avente a oggetto, oltre alle somme residue dovute a titolo di imposta, la sanzione del 45% sul residuo dovuto ex art. 15- ter comma 2 DPR n. 602/73; a queto punto il contribuente impugnava l'intimazione chiedendone l'annullamento per illegittimità della sanzione per omesso versamento operando l'esimente della forza maggiore e contestuale riammissione nei termini al piano di rateazione. Eccepiva infatti che, operando nel settore fieristico, la pandemia da COVID-19 aveva determinato un prolungato blocco dell'attività causando una situazione di crisi economico-finanziaria aziendale che non gli aveva consentito di far fronte alle obbligazioni tributarie assunte pre-pandemia.

I giudici di seconde cure hanno pienamente accolto la tesi del contribuente, sostenendo che risultavano configurati tutti gli elementi utili a "dimostrare la sussistenza dei requisiti di forza maggiore, sia sotto il profilo oggettivo che sotto il profilo soggettivo, tali da giustificare il mancato adempimento da parte della società". Con tale motivazione è stato non solo annullato l'atto impugnato sull'assunto dell'illegittimità della sanzione, ma il contribuente viene finanche riammesso nei termini al piano di rateazione con decorrenza immediata.

Siamo in presenza di una vera e propria assoluzione con formula piena che ha intaccato il consolidato orientamento sulla colpevolezza dell'agente. Viene, giustamente a parere di chi scrive, dato rilievo al profilo soggettivo della forza maggiore – la colpevolezza -, nella misura in cui il contribuente non avrebbe potuto né minimamente prevedere un evento di simile portata, né mettere in atto misure alternative e/o preventive per far fronte alla situazione di crisi che è derivata dall'emergenza pandemica.

Meditate contribuenti, meditate. 

 

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