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Avvocato madre. Indennità di maternità ed esclusione del diritto al cumulo delle prestazioni

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Fonte: https://www.cassaforense.it/

Inquadramento normativo: art.70 e ss. D. Lgs. n.151 del 26 marzo 2001

L'art.70 D.Lgs. n.151/2001 riconosce alle libere professioniste, iscritte ad un ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza il diritto alla corresponsione di un'indennità di maternità per i due mesi antecedenti la data del parto e i tre mesi successivi alla stessa. L'indennità è corrisposta anche per i periodi antecedenti i due mesi prima del parto nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che, sulla base degli accertamenti medici, si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza

Casistica. L'avvocato iscritto a più enti previdenziali

Nel caso in cui l'avvocato svolga anche l'attività di insegnamento oltre a quella forense e perciò sia iscritto a più enti previdenziali, la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che non è ammissibile il cumulo di prestazioni da parte di diversi enti previdenziali in relazione allo stesso evento (Cassazione civile, sezione lavoro, ordinanza del 19 maggio 2023, n.13846).

Nel caso sottoposto all'attenzione della Suprema Corte, risolto con ordinanza n.13846/2023, la ricorrente, avvocato e docente universitaria, dopo aver percepito un trattamento di maternità da parte dell'Università presso cui è dipendente, ha presentato domanda alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense al fine di ottenere una somma a titolo di differenze sulla indennità di maternità maturata.

Il Tribunale ha accolto la domanda dell'avvocato, ma la sentenza è stata impugnata dall'ente previdenziale dinanzi alla Corte d'appello la quale ha accolto il gravame affermando che la finalità della normativa è quella di evitare il cumulo di prestazioni da parte di più enti previdenziali per lo stesso evento, ossia la situazione di maternità. 

 L'avvocato ha così proposto ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione, la quale ha rilevato che la professionista aveva già percepito un trattamento di maternità da parte dell'Università di appartenenza. Di conseguenza la Suprema Corte ha ritenuto corretta l'applicazione da parte della Corte territoriale del principio del divieto di cumulo di più indennità di maternità affermando che "in materia di indennità per maternità erogata ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 71 del d.lgs. n. 151 del 2001, va escluso il diritto al cumulo di prestazioni da parte di diversi enti previdenziali in relazione allo stesso evento, ovvero la situazione di maternità, in quanto il diritto alla suddetta prestazione è riconosciuto, indipendentemente dall'effettiva astensione dall'attività, a condizione che la lavoratrice proponga la relativa istanza, documenti idoneamente lo stato di gravidanza e la data presunta del parto ed attesti con dichiarazione "ad hoc", quale requisito essenziale per l'erogazione, l'inesistenza di altro trattamento di maternità come lavoratrice pubblica o autonoma" (Cass. n. 27224/17, nn. 515/18, 15072/13).

Ne discende la professionista che svolge più attività lavorative, deve effettuare una scelta, quindi optare per un solo ente di previdenza cui presentare la domanda.

Ciò in quanto, anche se gli enti previdenziali concretamente erogano benefici diversi, essi si prefiggono la medesima protezione economica dello stato di gravidanza e puerperio attraverso la garanzia della retribuzione, pur in assenza del corrispondente obbligo di fornire la prestazione lavorativa.

Come presentare la domanda a Cassa forense

Qualora la professionista opti per la richiesta dell'indennità di maternità a Cassa Forense nella domanda deve:

  • dichiarare di non aver diritto ad altre indennità di maternità per le attività di cui ai capi III e XI del D.Lgs n.151/2001 in quanto svolge esclusivamente attività libero professionale forense; oppure
  • deve dichiarare di svolgere anche altra professione oltre alla professione forense specificando la professione svolta e presso quale ente;
  • deve confermare il reddito netto già comunicato alla Cassa (dichiaralo se non sia stato già comunicato) derivante dall'esercizio della libera professione forense prodotto ai fini IRPEF nel secondo anno precedente l'evento.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

  • prima del parto: certificato medico dal quale risultino le generalità della richiedente, la settimana di gestazione alla data della visita (non inferiore alla 26° settimana di gestazione) e la data presunta del parto;
  • dopo il parto: certificato o autodichiarazione, ex D.P.R. n. 445/2000 completa dei dati anagrafici della richiedente attestante la data del parto.

La domanda deve essere presentata a partire dal compimento del sesto mese di gestazione (26° settimana compiuta) ed entro il termine perentorio di 180 giorni dal parto.

Per maggiori informazioni e per scaricare il modulo della domanda si può cliccare sul seguente link:

https://www.cassaforense.it/documentazione/guida-previdenziale/prestazioni-assistenziali/indennit%C3%A0-di-maternit%C3%A0/indennit%C3%A0-di-maternit%C3%A0-in-caso-di-parto/


 

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