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Duplicazione dei titoli esecutivi: SC precisa quando è ammessa e quali limiti incontra

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 Il creditore di una società in nome collettivo, munito di titolo esecutivo nei confronti di quest'ultima, può avere interesse a dotarsi di un altro titolo esecutivo nei confronti dei soci, senza che ciò ne costituisca duplicazione.

Questo è quanto ha statuito la Corte di cassazione con ordinanza n. 21768 del 28 agosto 2019.

Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'esame dei Giudici di legittimità.

I fatti di causa.

I creditori di una società in nome collettivo, muniti di un titolo esecutivo (nella specie, sentenza di condanna al pagamento delle spese legali), hanno agito esecutivamente nei confronti della società stessa. Stante l'esito infruttuoso di tale azione, hanno chiesto e ottenuto dal Tribunale un decreto ingiuntivo nei confronti dei soci, avente ad oggetto il credito di cui al titolo esecutivo emesso nei confronti della società. È accaduto che i soci hanno opposto il suddetto decreto, ritenendo che, nel caso di specie, i creditori non avessero interesse ex art. 100 c.p.c. nei confronti dei soci e che il titolo esecutivo originario fosse sufficiente per agire in executivis ed iscrivere ipoteca anche nei confronti dei soci stessi.

Sia in primo che in secondo grado l'opposizione è stata rigettata in quanto, a parere dei Giudici di merito, «l'azione monitoria è sorretta da giuridico interesse, rappresentato dall'obiettivo di ottenere un titolo esecutivo che consenta di iscrivere ipoteca sui beni dei soci, dal momento che non è consentito iscrivere ipoteca sui beni dei soci, sulla base di una sentenza pronunciata contro la società».

Il caso è giunto dinanzi alla Corte di cassazione. 

La decisione della SC.

I Giudici di legittimità, innanzitutto, ribadiscono che nel nostro ordinamento non esiste un divieto generale e assoluto di duplicazione dei titoli esecutivi (Cass., n. 6526/2018,). Infatti, nulla vieta, ad esempio, che un creditore i) che abbia già una cambiale, possa chiedere un decreto ingiuntivo adducendo la cambiale quale prova scritta del credito; ii) che abbia stipulato un contratto per atto pubblico, possa introdurre un ordinario giudizio di condanna del debitore adducendo quel contratto come prova. Malgrado non sussista un siffatto divieto, la possibilità del creditore di munirsi di un secondo titolo, tuttavia, incontra tre limiti derivanti da altri ed espliciti principi dell'ordinamento, ossia:

  • «il principio di consumazione dell'azione ed il divieto del bis in idem, i quali impediscono al creditore di iniziare un secondo giudizio di accertamento dell'esistenza del medesimo credito già dedotto in giudizio;
  • il principio dell'interesse (art. 100 c.p.c.), che non consente l'introduzione di giudizi dai quali il creditore non possa trarre alcun vantaggio giuridico concreto;
  • il principio (desumibile dagli artt. 1175 e 1375 c.c.) che vieta l'abuso del diritto (Cass., n. 20106/2009) e del processo (Cass., S.U, n. 9935/2015)».

Ciò premesso, la Corte di cassazione, con riferimento al caso di specie, ritiene che non sussiste alcuno dei predetti limiti. Infatti, il titolo esecutivo originario è stato emesso nei confronti della società, quello successivo, ottenuto introducendo la procedura monitoria, è stato emesso nei confronti dei soci. Ne consegue che alcun divieto del bis in idem è stato violato. 

Né d'altro canto può ritenersi che vi sia carenza di interesse dei creditori con riguardo alla richiesta di decreto ingiuntivo nei confronti dei soci. E ciò in considerazione del fatto che «la sentenza pronunciata nei confronti della società non consente ai creditori di iscrivere ipoteca giudiziale sui beni dei soci». In punto, i Giudici di legittimità fanno rilevare che se, da un lato, è vero «la sentenza di condanna pronunciata in un processo tra il creditore della società ed una società di persone costituisce titolo esecutivo anche contro il socio illimitatamente responsabile, in quanto dall'esistenza dell'obbligazione sociale deriva necessariamente la responsabilità del socio, salvo il beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale (non invocato nel caso di specie)» (Cass. nn. n. 19946/2004, 613/2003, 7353/1997); dall'altro, non bisogna dimenticare «che il creditore sociale, munito di titolo esecutivo nei confronti della società, non può, sulla base di quel titolo, iscrivere ipoteca sui beni personali dei soci illimitatamente responsabili». Questa impossibilità discende dal fatto che, a norma del combinato disposto degli artt. 2818 e 2939, comma 2, c.c.:

  • l'ipoteca va iscritta "sui beni del debitore";
  • l'iscrizione dell'ipoteca deve indicare "il debitore",

dove per "debitore" deve intendersi proprio la persona che ha partecipato al giudizio conclusosi con il provvedimento giudiziale che costituisce titolo per iscrivere l'ipoteca, con esclusione di tutte le persone che non sono state parti processuali in quel giudizio. «Se così non fosse, si perverrebbe a conseguenze paradossali in tutti i casi di obbligazioni garantite da terzi: così, ad esempio, la sentenza pronunciata nei confronti del debitore principale potrebbe essere utilizzata per iscrivere ipoteca sui beni del fideiussore; quella pronunciata nei confronti di un condebitore potrebbe essere utilizzata per iscrivere ipoteca sui beni del coobbligato, e via fantasticando».

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, la Corte di cassazione, ritenendo corretto l'agire dei creditori sociali, ha rigettato il ricorso e ha confermato la decisione impugnata. 

 

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