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Difesa congiunta, Cassazione: “Ciascun difensore ha diritto all’intero compenso per l’attività prestata”

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Con l'ordinanza n. 7030 dello scorso 3 marzo in materia di compensi legali, la VI sezione civile della Corte di Cassazione ha accolto l'istanza di due difensori volta ad ottenere l'intero compenso maturato per l'attività professionale svolta in un processo di condanna al risarcimento dei danni.

Si è difatti specificato che "per potersi configurare una limitazione del diritto al compenso in capo a ciascun singolo procuratore, si deve dimostrare che lo stesso ha svolto solo in parte l'attività professionale per la quale chiede di essere ricompensato".

Il caso sottoposto all'attenzione della Cassazione prende avvio dalla domanda presentata da due legali, volta ad ottenere i compensi maturati per l'attività professionale svolta in un processo di condanna al risarcimento dei danni.

Il Tribunale dell'Aquila accoglieva parzialmente la loro domanda, in quanto escludeva il diritto di ciascun difensore all'intero compenso.

 Secondo il giudicante, poiché entrambi i difensori avevano svolto le medesime attività di cui si domandava il pagamento, si doveva ritenere che i due legali avessero collaborato in ogni attività, sicché il complessivo e unitario compenso doveva essere tra costoro paritariamente ripartito.

I difensori proponevano, quindi, ricorso in Cassazione, eccependo violazione e falsa applicazione dell'art. 7, comma 1 del D.M. 127/2004 e dell'art. 6 della legge n. 794/1992.

Secondo la difesa dei ricorrenti, il Tribunale, nell'accogliere parzialmente la loro domanda di pagamento dei loro compensi in relazione all'attività difensiva svolta nel processo, aveva illegittimamente negato il diritto di ciascun difensore di percepire l'intero compenso per l'attività prestata, liquidando il compenso spettante ad uno solo e poi procedendo a dividerlo per due.

La Cassazione condivide le doglianze sollevate dai ricorrenti.

La Corte evidenzia che la soluzione negativa, offerta dal Tribunale, contrasta con l'art. 7, comma 1 del D.M. 127/2004 il quale prevede, con disposizione analoga a quella di cui all'art. 6 della legge n. 794/1992 che nel caso in cui incaricati della difesa siano più avvocati, ciascuno ha diritto nei confronti del cliente agli onorari per l'opera prestata, ma nella liquidazione del soccombente sono computati gli onorari di un solo avvocato

 Sul punto, la giurisprudenza si è limitata a precisare che il diritto di ciascun difensore all'intero compenso rimane escluso solo ove, essendo stato richiesto il pagamento di una sola parcella e non essendo state in essa indicate separatamente le prestazioni di ciascuno degli avvocati, risulta in modo non equivoco una reciproca sostituzione nelle singole prestazioni; conseguentemente, per potersi configurare una limitazione del diritto al compenso in capo a ciascun singolo procuratore, si deve dimostrare che lo stesso ha svolto solo in parte l'attività professionale per la quale chiede di essere ricompensato.

Con specifico riferimento al caso di specie, la conclusione del Tribunale di ripartizione tra i due difensori del compenso ha violato siffatto precetto e si palesa del tutto erronea, in quanto i due difensori hanno presentato due parcelle distinte, precisando le attività da ricollegarsi alla prestazione del singolo professionista.

In conclusione, la Corte accoglie il ricorso e cassa il provvedimento impugnato, con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale dell'Aquila, in persona di diverso magistrato.

 

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