Se questo sito ti piace, puoi dircelo così

Dimensione carattere: +

Al via dal 30 giugno 2023 la negoziazione assistita nelle controversie individuali di lavoro.

Imagoeconomica_1525975

A partire dal 30 giugno del prossimo anno, avvocati e consulenti del lavoro potranno stipulare convenzioni di negoziazione con i datori di lavoro e concludere accordi conciliativi senza l'intervento di sindacati o commissioni di conciliazione.

Il nuovo articolo 2 ter della legge n. 132 del 2014 - così come introdotto dall'art. 9 del D.Lgs - stabilisce, infatti, che, nelle controversie di cui all'art. 409 del codice di procedura civile, le parti possano ricorrere alla negoziazione assistita senza che ciò costituisca condizione di procedibilità della domanda.

L'avvio della procedura, come in ogni negoziazione, avverrà quindi con l'inoltro dell'invito a stipulare una convenzione di negoziazione, ossia l'impegno delle parti di collaborare con lealtà per la conclusione di un accordo di conciliazione.

Se l'invito verrà accolto dal datore di lavoro, le parti, sottoscritta la convenzione di negoziazione, che regola anche i tempi e le modalità di raggiungimento dell'accordo, avvieranno una fase di trattative che potrà concludersi con un verbale negativo, oppure con un accordo di negoziazione.

In tale ultimo caso, secondo quanto previsto dal nuovo art. 2 bis della L. 134 del 2014, l'accordo sottoscritto sarà assistito dalle garanzie previste dall'art. 2113 del c.c..

Ciò significa, in sostanza, che, ove con l'accordo il lavoratore abbia rinunciato o transatto diritti derivanti da disposizioni inderogabili della legge o dei contratti collettivi, lo stesso, entro il termine di sei mesi, potrà impugnare l'accordo con qualsiasi atto scritto, anche di natura stragiudiziale.

Per la conclusione dell'accordo, il lavoratore potrà farsi assistere da un avvocato o da un consulente del lavoro; non sarà più dunque indispensabile l'assistenza di associazioni sindacali o l'intermediazione delle commissioni di conciliazione per definire una controversia di lavoro.

La nuova disposizione, però, prevede che l'accordo, se raggiunto, debba essere trasmesso, entro dieci giorni dalla conclusione, ad uno degli organismi di certificazione previsti dall'art. 76 del D.Lgs. 276/2003.

Il lavoratore, ricorrendone i presupposti, potrà anche richiedere di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

In tale evenienza, la domanda, corredata di tutte le informazioni prescritte dall'art. 78 e 79 del D.P.R. 115/01, dovrà essere inoltrata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del luogo in cui ha sede il tribunale che sarebbe competente a decidere sulla controversia.

Dunque, ai fini dell'individuazione del consiglio dell'ordine competente territorialmente, si dovrà fare riferimento alle regole sulla competenza territoriale dettate dall'art. 413 c.p.c..

Ovviamente la possibilità per il lavoratore di avvalersi gratuito patrocinio è legata alla scelta del professionista dal quale deciderà di farsi assistere; ai fini del riconoscimento del beneficio è, infatti, indispensabile che la parte scelga di farsi assistere da un avvocato iscritto nell'apposito albo tenuto presso il consiglio dell'ordine territorialmente competente.

Questo il testo dell'art. 2 ter della L. 132/2014:

Art.2-ter (Negoziazione assistita nelle controversie di lavoro).

- 1. Per le controversie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, fermo restando quanto disposto dall'articolo 412-ter del medesimo codice, le parti possono ricorrere alla negoziazione assistita senza che ciò costituisca condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Ciascuna parte èassistita da almeno un avvocato e può essere anche assistita da unconsulente dellavoro. All'accordo raggiunto all'esito della procedura di negoziazione assistita si applica l'articolo 2113, quarto comma,del codice civile.

L'accordo e' trasmesso a cura di una delle due parti,entro dieci giorni, ad uno degli organismi di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

 

Tutti gli articoli pubblicati in questo portale possono essere riprodotti, in tutto o in parte, solo a condizione che sia indicata la fonte e sia, in ogni caso, riprodotto il link dell'articolo.

Assemblea Organismo Congressuale Forense 16 e 17 d...
Avvocato e trasmissioni televisive. Dichiarazioni ...

Forse potrebbero interessarti anche questi articoli

Cerca nel sito