Se questo sito ti piace, puoi dircelo così
Con sentenza n.156 del 30 settembre 2022 il Consiglio Nazionale Forense ha affrontato la questione della rilevanza deontologica della condotta dell'avvocato che, partecipando ad una trasmissione televisiva in qualità di opinionista, commenti fatti di cronaca manifestando pubblicamente la propria avversione ad assumere la difesa di una persona che abbia fatto violenza su una donna.
Analizziamo i fatti del procedimento.
I fatti del procedimento disciplinare
L'Avvocato ricorrente ha partecipato come opinionista ad una trasmissione televisiva diffusa da un canale satellitare. Nel corso di tale trasmissione è stato chiesto all'Avvocato di esprimere una sua opinione su un fatto di cronaca locale, relativo all'avvenuta aggressione di una donna da parte di un cittadino indiano, arrestato in flagranza di reato e a carico del quale sono stati ritenuti sussistenti gravi indizi di colpevolezza solo con riferimento al reato di lesioni, ma non a quello di tentata violenza sessuale.
Su questo argomento l'Avvocato ha reso alcune affermazioni per le quali il CDD competente ha applicato nei suoi confronti la sanzione disciplinare della censura per violazione dell'art.57 CDF.
In particolare il CDD ha rilevato che la condotta dell'Avvocato si è concretizzata in un comportamento del professionista nella vita privata che si riflette negativamente sull'attività professionale, compromettendo l'immagine dell'avvocatura e la credibilità della categoria. Infatti le affermazioni contestate all'Avvocato sono state:
L'Avvocato ha impugnato la decisione dinanzi al CNF chiedendo il proscioglimento dagli addebiti per cui è stato sanzionato e l'applicazione del richiamo verbale, che non ha carattere di sanzione disciplinare, o, in subordine, della sanzione meno afflittiva dell'avvertimento.
La decisione del Consiglio Nazionale Forense
Nel merito il Consiglio ha ritenuto corretta la sussunzione del comportamento contestato nell'art.57 CDF, che al comma 1 dispone: «L'avvocato, fatte salve le esigenze di difesa della parte assistita, nei rapporti con gli organi di informazione e in ogni attività di comunicazione, non deve fornire notizie coperte dal segreto di indagine, spendere il nome dei propri clienti e assistiti, enfatizzare le proprie capacità professionali, sollecitare articoli o interviste e convocare conferenze stampa.»
Infatti a parere del Consiglio,
In particolare sull'obiezione di coscienza il Consiglio ha affermato che
Infine il Consiglio ha ritenuto "incomprensibile il ragionamento dal punto di vista economico, posto che la difesa d'ufficio non è sovrapponibile al patrocinio a spese dello Stato e, peraltro, anche tale presidio non è affatto gratuito, bensì, retribuito con oneri a carico della collettività."
Conseguentemente il Consiglio ha ammonito ricordando
Nel caso di specie il Consiglio ha rilevato che tale equilibrio e misura non sono state in alcun modo fatte proprie dalle affermazioni dell'Avvocato ricorrente e pertanto ha rigettato il ricorso ed ha irrogato la sanzione della sospensione dell'esercizio della professione per mesi due.
Tutti gli articoli pubblicati in questo portale possono essere riprodotti, in tutto o in parte, solo a condizione che sia indicata la fonte e sia, in ogni caso, riprodotto il link dell'articolo.
Il mio nome è Anna Sblendorio. Sono una persona curiosa e creativa e mi piace il contatto con la gente. Amo dipingere, ascoltare musica, andare a teatro, viaggiare e passare del tempo con la mia famiglia ed i miei amici. Nel 2008 mi sono laureata in giurisprudenza presso l'Università degli studi di Bari "Aldo Moro" e successivamente ho conseguito l'abilitazione per l'esercizio della professione da avvocato. Nel corso degli anni ho collaborato con diversi centri di formazione occupandomi di tutoraggio in materie giuridiche e nel 2022 ho iniziato a collaborare con la testata giuridica online www.retidigiustizia.it.