Una marcia indietro parziale, quella del M.I.U.R. sulla controversa querelle gite scolastiche/viaggi di istruzione che, all´indomani della lettera circolare n. 674 del 3 febbraio 2016, aveva suscitato una corale reazione del mondo scolastico e delle organizzazioni sindacali della Scuola.
Il fatto
Con la circolare n. 674/2016, rivolta ai direttori generali degli Uffici scolastici regionali e, da ultimo, ai dirigenti scolastici, qui allegata, il MIUR, Dipartimento del sistema educativo per la formazione e l´istruzione, ha dettato disposizioni in materia di "gite di istruzione e visite guidate" alle quali, da ora in poi, dovrà necessariamente ispirarsi la condotta di tutte le Scuole italiane di ogni ordine e grado.
Verificare l´idoneità e la condotta del conducente, l´idoneità del veicolo e le altre misure di sicurezza di seguito illustrate: questi i principi guida, la cui omissione potrebbe determinare potenziali responsabilità che potrebbero assumere rilievo in sede sia civile che penale.
La circolare contiene, mediante il rinvio ad un allegato della Polstrada, indicazioni precise riguardo la documentazione che deve essere richiesta in occasione del procedimento di scelta del contraente, riguardo alle caratteristiche del mezzo di trasporto e a quelle, personali, dei conducenti.
Il punto critico riguarda il preciso mandato ai docenti "accompagnatori" di verificare che il conducente non faccia uso di sostanze stupefacenti, psicotrope oppure alcooliche, anche se di "modica quantità".
Si tratta, come è chiaro, di una previsione abnorme, irrealistica e inutile, dato che il conducente ben potrebbe far uso di tali sostanze prima di mettersi in marcia o in concomitanza con una delle soste previste dall´itinerario; e, per questo, di una norma inutilmente punitiva per i docenti, che, in caso di sinistro causato dall´uso, durante il tragitto, delle stesse, non sembra possano sottrarsi ad addebiti di responsabilità, sotto il profilo, quanto meno, di una "colpa in vigilando".
La Circolare e l´allegato che ad essa si accompagna sembra, nei fatti, scaricare sulle istituzioni scolastiche, e sui dirigenti e docenti, la farraginosità di un sistema di prevenzione e di controllo carente da parte di altre istituzioni dello Stato.
Ci si chiede, ad esempio, se non sarebbe stato più utile istituire, in ogni provincia, un albo delle imprese accreditate ai fini della prestazione dello specifico servizio in questione, accertandone a monte il possesso dei requisiti descritti, e chiedendo alle Scuole, semplicemente, di farsene confermare la permanenza.
L´impressione di molti osservatori era che la circolare, per come formulata, conducesse ad una paralisi nell´offerta, da parte delle singole istituzioni scolastiche, di questa tipologia di attività.
Gli ultimi sviluppi
A fronte di una protesta corale di dirigenti scolastici, docenti e organizzazioni sindacali, il M.I.U.R., con propria nota n. 2059 del 14/3/2016, qui allegata, ha compiuto una parziale inversione di rotta, portando "a conoscenza delle istituzioni scolastiche che è stata aperta un´area dedicata sul sito del Ministero dell´Istruzione, dell´Università e
della Ricerca (http://wrvn .istruzione.it/dg studente/r´ jaF.gidiistruziorre.shtnrl) nella quale sono riportate alcune risposte alle domande più frequenti giunte in merito alla nota sopra citata".
Questi i sei quesiti affrontati dal M.I.U.R. all´interno della suddetta area: 1) La nota n. 674 del 3 febbraio 2016 attribuisce nuove responsabilità ai docenti accompagnatori in merito all’organizzazione dei viaggi di istruzione? 2) I docenti hanno la responsabilità sulla condotta del conducente? 3) La nota n. 674 del 3 febbraio 2016 annulla o sostituisce la precedente circolare n. 291 del 14.10.1992? 4) Prima di intraprendere un viaggio o una visita di istruzione è sempre obbligatorio darne comunicazione o richiedere l’intervento della Polizia stradale? 5) La richiesta del controllo del mezzo di trasporto e la verifica dell’idoneità del veicolo e del conducente da parte della Polizia stradale va fatta solo per viaggi di istruzione superiori ad un giorno? 6) Come posso richiedere l’intervento della Polizia stradale?”.
Di seguito, le risposte alle FAQ:
1.La nota n. 674 del 3 febbraio 2016 attribuisce nuove responsabilità ai docenti accompagnatori in merito all´organizzazione dei viaggi di istruzione?
No, la nota non attribuisce nuove responsabilità ai docenti e dirigenti scolastici. In particolare, per quanto attiene agli accertamenti circa lo stato dei mezzi di trasporto, si tratta di documenti e verifiche che la scuola è tenuta a richiedere alla società di trasporti che viene di volta in volta individuata.
2.I docenti hanno la responsabilità sulla condotta del conducente?
Il Vademecum realizzato dalla Polizia Stradale, che il MIUR ha trasmesso alle scuole con la nota n. 674/2016, ribadisce le responsabilità in capo al conducente che deve mantenere, per tutta la durata del viaggio, un comportamento che non esponga a rischi le persone trasportate. In questo caso, la responsabilità della condotta è solo del conducente medesimo e la verifica dell´idoneità alla guida dello stesso ricade sulla società dei trasporti per la quale presta servizio. Non è compito quindi del personale docente o del dirigente scolastico l´accertamento di detta idoneità. Il Vademecum elaborato dalla Polizia stradale effettua un puntuale riepilogo degli obblighi previsti dalle norme di condotta, e invita gli insegnanti a segnalare alla Polizia medesima, in una dimensione di esercizio di senso civico, eventuali comportamenti considerati a rischio dei quali dovessero avere testimonianza diretta (come ad esempio parlare al cellulare, ascoltare musica con auricolari, bere alcolici o mangiare alla guida, ecc.).
3.La nota n. 674 del 3 febbraio 2016 annulla o sostituisce la precedente circolare n. 291 del 14.10.1992?
La nota n. 674 del 3 febbraio 2016 non sostituisce ed annulla la validità della precedente circolare n. 291 del 14.10.1992. La circolare del ´92 infatti riguarda diversi aspetti dell´organizzazione delle visite di istruzione: le finalità didattiche, la differenziazione dei diversi tipi di viaggi di istruzione, il richiamo alle modalità di partecipazione dei docenti accompagnatori, etc, ed infine la scelta del mezzo di trasporto e dell´agenzia di viaggio. Si tratta di una circolare onnicomprensiva che affronta l´organizzazione della visita di istruzione sia sotto il profilo didattico che tecnico.
4.Prima di intraprendere un viaggio o una visita di istruzione è sempre obbligatorio darne comunicazione o richiedere l´intervento della Polizia stradale?
No non è obbligatorio né comunicare la partenza o richiedere l´intervento preventivo. Chi finora si rivolgeva alla Polizia Locale può continuare a farlo. La nota informa che c´è la possibilità di rivolgersi anche alla Sezione di Polizia Stradale più vicina alla scuola e richiedere l´intervento della stessa per un controllo del mezzo di trasporto e la verifica dell´idoneità del veicolo e del conducente la mattina, prima della partenza, in caso sorgano dubbi sulla regolarità degli stessi.
5.La richiesta del controllo del mezzo di trasporto e la verifica dell´idoneità del veicolo e del conducente da parte della Polizia stradale va fatta solo per viaggi di istruzione superiori ad un giorno?
No la richiesta di intervento della Polizia stradale può essere fatta anche qualora il viaggio di istruzione sia di una sola giornata.
6.Come posso richiedere l´intervento della Polizia stradale?
In caso di necessità l´intervento andrà richiesto telefonicamente utilizzando il numero di emergenza (112 - 113). La compilazione e l´invio del modulo 2, allegato alla nota, alla sezione della Polizia Stradale della provincia dove ha sede la scuola, non va utilizzato per richiedere l´intervento della Polizia Stradale, ma per segnalare il viaggio e agevolare la programmazione dei controlli lungo l´itinerario, che saranno effettuati a campione.
In conclusione, gli aspetti più problematici della nota del 3/2/2016 possono dirsi superati, ma solo in parte.
Le FAQ, infatti, non appaiono del tutto rassicuranti in ordine all´aspetto più controverso della nota, quello che, durante la gita, impone agli accompagnatori di accertarsi che l´autista non superi i limiti di velocità e osservi le pause di riposo prescritte dalla legge".
In allegato:
-lettera circolare 3.2.2016 n. 674;
-nota 14.3.2016 n. 2059;
-Risposte ministeriali-FAQ;
-Circolare 14.10.1992 n. 291.
Tutti gli articoli pubblicati in questo portale possono essere riprodotti, in tutto o in parte, solo a condizione che sia indicata la fonte e sia, in ogni caso, riprodotto il link dell'articolo.