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Al legale spetta il compenso per la fase istruttoria anche se il procedimento si estingue per prescrizione.

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Il legale che ha depositato la lista testimoniale e citato i testi, ha diritto al compenso per la fase istruttoria anche in caso di estinzione per prescrizione del procedimento.

E' quanto, in sostanza, affermato dalla seconda sezione della Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 2502/2024 del 26 gennaio, che ha accolto il ricorso di un avvocato contro la sentenza emessa dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto all'esito di un procedimento di opposizione a decreto penale di condanna. 


Nel dettaglio, il giudice del merito aveva negato al professionista il compenso per la fase istruttoria, ritenendo che quest'ultima non si fosse mai svolta in quanto il processo, che come già preannunciato aveva tratto origine dall'opposizione a decreto penale di condanna, dopo una serie di rinvii, era stato definito con la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione.

Nel ricorso il legale, articolando un unico motivo, aveva lamentato la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 12, comma 3 del DM 55/2014, per avere il Tribunale omesso di liquidare la fase istruttoria "sull'erroneo presupposto che essa non si fosse svolta, sebbene il difensore avesse depositato una lista testimoniale ed avesse citato i testi". 

Per il ricorrente, tra le attività istruttorie dovevano farsi rientrare anche le attività preparatorie alla fase istruttoria, come, nel caso di specie, la predisposizione delle liste testi e delle citazioni in giudizio dei testimoni e ciò indipendentemente dall'effettiva escussione dei testi.  

La prospettazione del professionista è stata ritenuta corretta dai decidenti della Suprema Corte, i quali, infatti, nell'ordinanza in commento hanno affermato che il Tribunale non aveva considerato che "l'art.12, comma 3 del D.M. 55/2014 prevede che la fase istruttoria non consiste solo nell'escussione dei testi, acquisizione di documentazione etc., ma comprende anche l'attività preparatoria", vale a dire: "le richieste, gli scritti, le partecipazioni o assistenze relative ad atti ed attività istruttorie procedimentali o processuali anche preliminari, rese anche in udienze pubbliche o in camera di consiglio, che sono funzionali alla ricerca di mezzi di prova, alla formazione della prova, comprese liste, citazioni e le relative notificazioni, l'esame dei consulenti, testimoni, indagati o imputati di reato connesso o collegato".  

 

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