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Con la sentenza n. 590 dello scorso 1° ottobre, il Tar Emilia Romangna, sezione seconda di Bologna, ha sancito l' illegittimità di un'ordinanza con cui si ordinava la demolizione di una pergotenda realizzata in violazione delle distanze minime stabilite in un regolamento comunale.
Accogliendo la tesi del proprietario – secondo cui quel regolamento, essendo entrato in vigore successivamente alla costruzione dell'opera, non poteva essere oggetto dell'ordine di demolizione – si è precisato che "se dopo la concessione edilizia sopravvengono nuove norme sulle distanze tra edifici, il costruttore non deve conformarsi allo "jus superveniens" se la costruzione è già iniziata, perché in tal caso, se la nuova disciplina è più restrittiva della precedente, non può esplicare efficacia retroattiva su situazioni già consolidatesi".
Nel caso sottoposto all'attenzione del Tar, un Comune emanava un provvedimento con cui ordinava la rimozione di plurime opere edilizie, qualificate come abusive, e il ripristino dello stato dei luoghi.
In particolare, oggetto di demolizione era anche un vano ombreggiante, realizzato con una copertura leggera retrattile con elementi di sostegno verticali: il Comune – pur riconoscendo la natura di pergotenda del manufatto realizzato, così da farlo rientrare nella nozione di attività edilizia libera e, in quanto tale, realizzabile a prescindere dalla presenza di un permesso di costruire – sottolineava il mancato rispetto della distanza minima dal confine (1,5 metri) del proprietario limitrofo, in assenza di un preventivo accordo con quest'ultimo; a tal fine, a sostegno della demolizione, invocava la violazione della costruzione, così come realizzata, con l'articolo 6 del regolamento comunale tematico per l'istallazione di elementi d'arredo, recante la disciplina dei pergolati e delle pergotende.
Ricorrendo al Tar al fine di avversare siffatto provvedimento e chiederne l'annullamento, il proprietario evidenziava la preesistenza della struttura rispetto all'entrata in vigore della normativa sopravvenuta, sicché in applicazione del principio di irretroattività nessuna sanzione poteva essere disposta.
Il Tar condivide la posizione del ricorrente.
Il collegio ricorda che la pergotenda è un arredo funzionale alla migliore fruizione temporanea dello spazio esterno dell'unità alla quale accede e, quindi, è riconducibile agli interventi manutentivi liberi ai sensi dell'art. 6 comma 1 del DPR 380/2001, per i quali non occorre il permesso di costruire.
Nel caso di specie, tuttavia, la disposta demolizione si giustifica alla luce della violazione di una normativa comunale, entrata in vigore in un momento successivo alla realizzazione dell'opera.
Il Tar evidenzia come il regolamento edilizio esprime l'autonomia riconosciuta ai Comuni dall'ordinamento e ha natura giuridica di fonte normativa secondaria; esso è subordinato alla regola generale del divieto di retroattività della legge (art. 11 preleggi al c.c.), essendo questo un principio estensibile anche alle ipotesi di successione di normative locali in tema di distanze edilizie.
Sul punto la sentenza in commento ricorda che l'art. 873 del c.c., nello stabilire per le costruzioni su fondi finitimi la distanza minima di tre metri dal confine o quella maggiore fissata dai regolamenti locali, va interpretato, in relazione all'interesse tutelato dalla norma, nel senso che la nozione di "costruzione" comprende qualsiasi manufatto avente caratteristiche di consistenza e stabilità, o che emerga in modo sensibile dal suolo e che, per la sua consistenza, abbia l'idoneità a creare intercapedini pregiudizievoli alla sicurezza ed alla salubrità del godimento della proprietà.
Ne deriva che, se dopo la concessione edilizia sopravvengono nuove norme sulle distanze tra edifici, il costruttore non deve conformarsi allo "jus superveniens" se la costruzione è già iniziata, perché in tal caso, se la nuova disciplina è più restrittiva della precedente, non può esplicare efficacia retroattiva su situazioni già consolidatesi.
Con specifico riferimento al caso di specie, essendo la pergotenda stata costruita anteriormente all'entrata in vigore del regolamento che stabiliva il rispetto di una distanza minima di 1,5 metri dal proprietario limitrofo, non può applicarsi una sanzione disposta in un momento successivo alla sua realizzazione, in virtù del noto principio di divieto di retroattività della legge.
Alla luce di tanto, il Tar accoglie il ricorso e annulla, per l'effetto, il provvedimento impugnato.
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