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Danni da diffamazione a mezzo stampa e mediazione

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Riferimenti normativi: Artt. 595 -595 bis c.p.- art.2043 - 2059 c.c.- Artt.11 - 12 L.n.47/1948

Focus: La comunicazione sempre più facile ed immediata di idee ed opinioni a mezzo stampa e social network può innescare il circolo vizioso delle liti per diffamazione. Il legislatore ha incluso la diffamazione nell'elenco delle materie previste nell'art.5 del D.Lgs.n.28/2010 che impone la mediazione obbligatoria come condizione di procedibilità dell'azione giudiziale.

Principi generali: La diffamazione è un reato contro la persona, previsto dal codice penale (art.595), che consiste nell'offendere la reputazione altrui comunicando con più persone e in assenza della persona offesa. Essa può comportare danni nella sfera morale, sociale e anche patrimoniale della persona diffamata. La responsabilità penale, nell'ipotesi di diffamazione a mezzo stampa, riguarda anche il direttore o vice-direttore responsabile del periodico, l'editore e lo stampatore (art.596-bis c.p.). Nel caso della stampa periodica, il direttore o il vice-direttore responsabile, fuori dai casi di concorso con l'autore del reato, è punito per aver omesso colposamente di controllare il contenuto del periodico, se col mezzo della pubblicazione viene commesso un reato (art.57 c.p.). Nel caso della stampa non periodica, il medesimo principio si applica << all'editore, se l'autore della pubblicazione è ignoto o non imputabile, ovvero allo stampatore, se l'editore non è indicato o non è imputabile (art.57-bis c.p.)>>. Ai soli fini della responsabilità civile, l'art.11 della legge sulla stampa (L.n.47/1948) prevede che anche il proprietario della pubblicazione e l'editore sono responsabili in solido tra loro e con gli autori del reato, per i reati commessi a mezzo stampa.

Risarcimento per danni da diffamazione: La persona diffamata ha il diritto di chiedere il risarcimento dei danni sia patrimoniali che non patrimoniali al colpevole ed alle altre persone responsabili a risarcire il danno (art.2043 c.c.- art.2059 c.c.).

Il diritto al risarcimento del danno può essere fatto valere, indifferentemente, nel giudizio penale oppure davanti al giudice civile. Di conseguenza, se l'offeso propone l'azione davanti al giudice civile dopo essersi costituito parte civile nel processo penale, oppure dopo la sentenza penale di primo grado, il processo civile è sospeso fino alla pronuncia della sentenza penale definitiva. Nel caso in cui, invece, il diritto al risarcimento del danno sia avanzato nel processo civile e trasferito in ambito penale, fino a che non sia pronunciata sentenza civile nel merito, il trasferimento equivale alla rinuncia agli atti del processo civile (art.75 c.p.p.). Generalmente, però, vige il principio dell'autonomia di ciascun tipo di processo rispetto all'altro. Ciò premesso, si distingue il danno patrimoniale da quello non patrimoniale. Il primo consiste nella perdita economica (danno emergente) che il patrimonio del danneggiato ha subito e nel mancato guadagno che si sarebbe prodotto se il fatto illecito non fosse avvenuto (lucro cessante). Il secondo, invece, si configura quando il fatto illecito abbia leso la reputazione altrui anche se non è stato integrato il reato di diffamazione, in quanto la reputazione rientra tra i valori costituzionali inerenti la persona.

Oltre al risarcimento del danno la legge sulla stampa ( L.n. 47/1948) riconosce anche la possibilità di ottenere un'ulteriore riparazione pecuniaria. L'articolo 12, in particolare, dispone che << nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, la persona offesa può chiedere, oltre il risarcimento dei danni ai sensi dell'art.185 del codice penale, una somma a titolo di riparazione. La somma è determinata in relazione alla gravità dell'offesa ed alla diffusione dello stampato >>. Condizione di procedibilità dell'azione giudiziale è l'esperimento della mediazione obbligatoria, ai sensi dell'art.5 D.Lgs.n.28/2010, perché la natura di un atto diffamatorio risiede nelle dinamiche soggettive della comunicazione tra chi commette un atto diffamatorio e chi lo subisce. Ciò è stato ribadito dall'Ordinanza n.51/16 del Tribunale di Verona, seconda sezione civile, il quale, chiamato a pronunciarsi sul cumulo tra negoziazione assistita (art.3, c.5, D.L.n.132/15) e altre condizioni di procedibilità nel caso di una richiesta risarcitoria per diffamazione a mezzo stampa, ha ritenuto che sia da escludersi il cumulo tra i due istituti. Pertanto, la domanda di risarcimento del danno inferiore a 50 mila euro per diffamazione a mezzo stampa è soggetto alla sola mediazione civile obbligatoria e non alla negoziazione assistita obbligatoria, ex art. 5 comma 1 bis, D.Lgs.28/2010. 

 

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