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Vantaggi fiscali nella mediazione: esenzione imposta di bollo, di registro e credito di imposta

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Riferimenti normativi: Art.20 D.Lgs.n.28/2010 - L.n.206/2021-D.Lgs.n.149/2022

Focus:A seguito della riforma del sistema giudiziario da parte del Ministro Cartabia, il Governo si è prefisso di conseguire l'obiettivo di ridurre i tempi di durata del processo incrementando l'uso degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie (ADR). Tali strumenti che prima della riforma avevano un ruolo marginale rispetto alla tradizionale causa giudiziale sono diventate vere e proprie forme di giustizia complementare.

Principi generali: Con il Decreto legislativo n.149 del 10 ottobre 2022, pubblicato in G.U., suppl. ord. n.38 del 18 ottobre 2022, attuativo della Legge n.206 del 26 novembre 2021, le novità in materia di mediazione e negoziazione sono contenute nel Capo IV- sezione I- dello schema di Decreto legislativo di attuazione del nuovo processo civile, con il titolo"modifiche in materia di mediazione, negoziazione assistita e arbitrato", che saranno operative dal 30 giugno 2023. Per incentivare il ricorso alla mediazione, il legislatore ha esteso l'area del tentativo obbligatorio di mediazione alle controversie che investono rapporti di durata ed ha scelto di puntare sulle esenzioni fiscali e sul credito di imposta. Il regime tributario del procedimento di mediazione già disciplinato dagli articoli 17 e 20 del D.Lgs.n.28/2010 è stato aggiornato alla luce del recente decreto attuativo, apportando modifiche ai limiti attualmente in vigore per le esenzioni fiscali ed il credito di imposta esistente ed introducendo ulteriori novità per i crediti di imposta. In particolare, dalla lettura dell'art.17, nel testo aggiornato del D.Lgs.n.28/2010, si rileva che nessuna modifica è stata apportata al comma 1 il quale stabilisce che: "Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura".

In particolare, dalla lettura dell'art.17, nel testo aggiornato del D.Lgs.n.28/2010, si rileva che nessuna modifica è stata apportata al comma 1 il quale stabilisce che: "Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura". Invece, per quanto riguarda l'imposta di registro dovuta per il verbale di accordo tra le parti, l'art. 17 prevede attualmente una esenzione entro il limite di valore di euro 50.000, superato il quale, per la parte eccedente tale valore, l'imposta è dovuta. Con la riforma Cartabia, che entrerà in vigore il 30 giugno 2023, il suddetto limite di valore è elevato a euro 100.000,00, oltre il quale l'imposta è dovuta per la parte eccedente. In quanto al credito d'imposta in favore delle parti e degli organismi di mediazione, disposto dall'art.20 dello stesso decreto, sono state apportate modifiche relativamente al credito d'imposta spettante alle parti per indennità dovuta all'organismo di mediazione. Attualmente, in caso di successo della mediazione, le parti hanno diritto ad un credito di imposta per le suddette indennità fino ad un massimo di 500 euro, riferito a ciascun procedimento di mediazione, mentre, in caso di insuccesso, il credito di imposta è ridotto della metà. Nel testo aggiornato dell'articolo 20 del D.Lgs.n.28/2010, il legislatore ha alzato il limite del credito d'imposta di cui il beneficiario potrà fruire a partire dal 30/06/2023. Quindi, in caso di successo il limite del credito è fino a 600,00 euro e in caso di insuccesso fino a 300,00 euro. 

Le novità contenute nella norma riguardano il credito di imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato, nei casi di cui all'art.5, comma 1, del D.Lgs.n.28/2010 e nella mediazione demandata dal giudice. È solo a partire dal 30/06/2023 che le parti potranno fruire di tale credito fino a 600,00 euro, in caso di successo, e fino a 300,00 euro in caso di insuccesso della mediazione. Infine, a partire dalla stessa data, si potrà recuperare sotto forma di credito di imposta il contributo unificato, versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione, nel limite dell'importo versato e fino a 518,00 euro. Tali crediti non erano previsti nella precedente formulazione dell'art.20.Nel caso in cui debbano essere affrontate più mediazioni, è fissato un importo massimo annuale dei crediti d'imposta pari a 2.400,00 euro per le persone fisiche e 24 mila euro per le persone giuridiche. Il credito d'imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi del soggetto beneficiario e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'Irap. Per le persone fisiche non titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo può essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi. È utilizzabile in compensazione nel modello F24 ex art.17 D.Lgs.n.241/1997 e non può essere chiesto a rimborso. Il credito d'imposta sembra non essere limitato alle controversie per le quali la mediazione è condizione di procedibilità della domanda, ma si estende anche alla mediazione alla quale le parti, pur non essendo obbligati, ricorrono volontariamente.

 

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