Se questo sito ti piace, puoi dircelo così

Dimensione carattere: +

Tax crediti locazioni compensabile anche dai cessionari

Imagoeconomica_1216132

La risoluzione n. 39 del 13/07/2020, emanata dall'Agenzia delle Entrate, ha istituito i codici tributo "6930" e "6931" per l'utilizzo in compensazione, mediante F24, da parte del cessionario, del credito d'imposta sulle locazioni di immobili previsto dal Decreto Cura Italia – n. 18/2020 e dal Decreto Rilancio – n. 34/2020.

Nello specifico l'art. 65 del Decreto Cura Italia, convertito nella Legge n. 27/2020 L 18/2020, ha previsto un credito d'imposta sui canoni di locazione di botteghe e negozi al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da covid-19; il credito è pari al 60% dell'ammontare del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020 di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.
In aggiunta, l'art. 28 del Decreto Rilancio, attualmente in corso di conversione in legge al Parlamento, ha previsto un più generalizzato nuovo credito d'imposta sui canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo, ampliando il range di applicazione dell'agevolazione.
L'Agenzia delle Entrate, con le risoluzioni nn. 13/2020 e 32/2020 ha già istituito i codici tributo "6914" e "6920", per consentire ai diretti beneficiari di utilizzare in compensazione, tramite modello F24, i previsti crediti d'imposta.

L'art. 122, comma 2, lett. a) e b) del D.L. n. 34/2020 prevede altresì che, fino al 31 dicembre 2021, i soggetti beneficiari dei crediti d'imposta indicati possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. Conseguenzialmente l'AdE ha definito, con il provvedimento del 1° luglio 2020, le modalità di comunicazione della cessione dei crediti e le modalità di utilizzo degli stessi da parte dei cessionari. Nello specifico, in caso di utilizzo in compensazione in F24 ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/97, il citato provvedimento stabilisce che:

- il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento;

- nel caso in cui il credito utilizzato in compensazione risulta superiore all'ammontare disponibile, anche tenendo conto di precedenti fruizioni del credito stesso, il relativo F24 è scartato.

I crediti d'imposta utilizzabili in compensazione dai cessionari sono quelli risultanti dalle comunicazioni inviate dai cedenti all'Agenzia, secondo le modalità fissate dal provvedimento del 1° luglio. Affinché i crediti possano essere utilizzati in compensazione è necessario dunque che il cessionario proceda all'accettazione dei crediti medesimi, tramite l'apposita "Piattaforma cessione crediti" disponibile nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate.

Per consentire ai cessionari di utilizzare in compensazione i crediti d'imposta ricevuti, tramite modello F24, la risoluzione n. 39/2020 ha quindi istituito i codici tributo:

- "6930" denominato "Botteghe e negozi - Utilizzo in compensazione del credito da parte del cessionario – art. 122 del D.L. n. 34 del 2020";

- "6931" denominato "Canoni di locazione immobili non abitativi e affitto di azienda – utilizzo in compensazione del credito da parte del cessionario – art. 122 del D.L. n. 34 del 2020".

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, i codici dovranno essere esposti nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "Importi a credito compensati", ovvero, nei casi in cui il cessionario debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna "Importi a debito versati". Nel campo "Anno di riferimento" del modello F24 deve essere indicato, nel formato "AAAA", l'anno in cui è stata accettata la prima cessione del credito, riportato anche nel Cassetto fiscale accessibile dall'area riservata del sito dell'Agenzia, nell'apposita sezione che espone i crediti utilizzabili in compensazione dal cessionario.

Al via dunque un altro parziale ristoro per le aziende colpite dall'emergenza epidemiologica, anche se attendiamo indicazioni operative dagli istituti finanziari; infatti la reale portata del provvedimento sarà percepito non appena le banche saranno in grado di acquisire i crediti d'imposta e riversare la liquidità ai beneficiari.

Meditate contribuenti, meditate.

 

Tutti gli articoli pubblicati in questo portale possono essere riprodotti, in tutto o in parte, solo a condizione che sia indicata la fonte e sia, in ogni caso, riprodotto il link dell'articolo.

Focus sullo sfratto e sulla licenza per finita loc...
Roberto Veracini. Via de’ laberinti -poesie-

Forse potrebbero interessarti anche questi articoli

Cerca nel sito