Se questo sito ti piace, puoi dircelo così

Dimensione carattere: +

Coronavirus: le ricadute sulle prestazioni previdenziali e assistenziali

Imagoeconomica_1530066

Il 17 marzo 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge n. 18, recante Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, con misure che impattano su tutti i settori, non escluso quello previdenziale e assistenziale.

In particolare, l'art. 34 del D.L. 18, rubricato "Proroga termini decadenziali in materia previdenziale e assistenziale", dispone che " In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020 il decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall'INPS e dall'INAIL è sospeso di diritto. Sono altresì sospesi, per il medesimo periodo di cui al comma 1, e per le medesime materie ivi indicate, i termini di prescrizione".

Con la circolare n. 50 del 4 aprile 2020, l'Inps ha fornito i primi chiarimenti in ordine all'ambito oggettivo di applicazione della norma, con particolare riferimento ai termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali ed ai relativi criteri applicativi.

In primo luogo si chiarisce che i termini decadenziali sospesi sono sia quelli finalizzati all'esperimento dell'azione giudiziaria, sia quelli rivolti alla presentazione delle domande di prestazioni previdenziali, inclusi quelli previsti per la presentazione delle domande di riconoscimento dei requisiti e delle condizioni per il diritto a queste stesse prestazioni, nonché per l'accettazione dei provvedimenti di ricongiunzione, riscatto (anche ai fini dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto) e rendita vitalizia (ex articolo 13, legge n. 1338 del 1962). 

 L'Istituto fornisce inoltre alcuni chiarimenti su come interpretare tali disposizioni con specifico riferimento a quelle situazioni nelle quali il rispetto di una determinata scadenza temporale incide ai fini del monitoraggio degli oneri.

È il caso, ad esempio, delle domande per il riconoscimento dei requisiti e delle condizioni per il diritto alla pensione anticipata in favore dei lavoratori c.d. precoci, per il riconoscimento dei requisiti e delle condizioni per il diritto all'indennità c.d. APE sociale, per riconoscimento dei requisiti e delle condizioni per il diritto alla pensione di inabilità per soggetti affetti da malattie, di origine professionale, derivanti da esposizione all'amianto, per il riconoscimento dello svolgimento di attività lavorative particolarmente faticose e pesanti, per il pensionamento anticipato per i lavoratori del settore editoria, per la conferma dell'assegno ordinario di invalidità.

Con specifico riferimento alle domande volte al riconoscimento dei requisiti e delle condizioni per il diritto alla pensione anticipata in favore dei lavoratori c.d. precoci e all'indennità c.d. APE sociale, queste domande, se presentate, rispettivamente, dopo il 1° marzo 2020 e dopo il 31 marzo 2020, e comunque entro il 1° giugno 2020, si considerano presentate, ai fini del monitoraggio sui livelli di spesa, rispettivamente, entro il 1° e il 31 marzo 2020. Conseguentemente, per l'annualità 2020, si considerano rientranti nel c.d. secondo scrutinio le domande presentate dal 2 giugno 2020 al 30 novembre 2020 (per i lavoratori precoci) e al 15 luglio 2020 (per l'indennità c.d. APE sociale).

Le domande di riconoscimento dello svolgimento di attività lavorative particolarmente faticose e pesanti e domande di riconoscimento dei requisiti e delle condizioni per il diritto alla pensione di inabilità per soggetti affetti da malattie di origine professionale, derivanti da esposizioni all'amianto, presentate, rispettivamente, dopo il 1° maggio 2020 e dopo il 31 marzo 2020, ma entro il 1° giugno 2020, ai fini del monitoraggio degli oneri, si considerano presentate entro il 31 marzo 2020.

Le domande di pensionamento anticipato per i lavoratori del settore editoria, i cui termini di presentazione, scadono nel periodo compreso tra il 23 febbraio e il 1° giugno 2020, ancorché presentate oltre i termini previsti dalla citata legge, e comunque entro il 1° giugno 2020, si considerano utilmente presentate entro tali termini.

 Numerosi dettagli vengono infine forniti per l'assegno ordinario di invalidità.

Il sistema ordinario infatti prevede che la conferma dell'assegno ha effetto dalla data di scadenza, nel caso in cui la domanda sia presentata nel semestre antecedente tale data, oppure dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, qualora la stessa venga inoltrata entro i centoventi giorni successivi alla scadenza suddetta; se, invece, la domanda viene presentata oltre 120 giorni dalla scadenza è considerata nuova domanda.

La sospensione dei termini prevista all'art. 34 del decreto Cura Italia esplica effetti con riguardo alle domande di conferma i cui termini di presentazione ricadano nell'arco temporale intercorrente dal 23 febbraio al 1° giugno 2020, siano essi quelli relativi al semestre precedente la scadenza dell'assegno, siano essi quelli relativi al periodo di 120 giorni successivi alla stessa: in tali ipotesi, il differimento stabilito dall'articolo 34 del decreto-legge n. 18/2020, opera relativamente al periodo residuo del termine di presentazione della domanda rispetto a quello già trascorso al 23 febbraio 2020.

Durante la sospensione, il pagamento degli assegni di invalidità viene mantenuto provvisoriamente, ove sia stata presentata la domanda di conferma, salvo recupero degli importi indebiti qualora gli accertamenti che saranno eseguiti si concludano con il giudizio di insussistenza del requisito di legge; ove l'assegno di invalidità venga confermato, tale importo dovrà essere conguagliato, a cura delle Strutture territoriali, con gli arretrati derivanti dalla ricostituzione dell'assegno stesso.

 

Tutti gli articoli pubblicati in questo portale possono essere riprodotti, in tutto o in parte, solo a condizione che sia indicata la fonte e sia, in ogni caso, riprodotto il link dell'articolo.

Rimborsi e indagini finanziarie in emergenza Covid...
Coronavirus: i comunicati stampa della protezione ...

Forse potrebbero interessarti anche questi articoli

Cerca nel sito