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Coranavirus: le implicazioni sui processi tributari e i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

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Sia l'articolo 83 del D.L. 18/20, (decreto Cura Italia) che l'articolo 36 del D.L. 23/20 (decreto Liquidità) contengono specifiche disposizioni per la giustizia tributaria, volte al differimento delle udienze e alla sospensione dei termini processuali.

Con la Circolare 10/E del 16 aprile 2020, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito al rinvio generalizzato delle udienze e alla sospensione dei termini.

Le disposizioni normative dispongono che dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari siano rinviate d'ufficio a data successiva all'11 maggio 2020; ai sensi del comma 21 dell'articolo 83 del decreto Cura Italia, il rinvio si applica altresì ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie e alla magistratura militare.

La circolare chiarisce che, per quanto di interesse del contenzioso tributario, il rinvio d'ufficio non contempla:

- i procedimenti di sospensione cautelare della provvisoria esecutività delle sentenze oggetto di impugnazione, di cui agli articoli 52 e 62-bis del d.lgs. 546/92;

- i procedimenti cautelari finalizzati alla sospensione degli effetti dell'atto impugnato, di cui agli articoli 47, 52, comma 2, ultimo periodo e 62-bis, comma 1, ultimo periodo del d.lgs. 546/92, in quanto rientranti tra i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti;

- i procedimenti cautelari di cui all'articolo 196 del d.lgs. n. 472/97, inerenti alla sospensione dell'esecuzione nei giudizi innanzi alla Commissione tributaria regionale aventi ad oggetto provvedimenti sanzionatori, quali gli atti di contestazione o di irrogazione della sanzione emessi a norma degli articoli 16 e 17 del del d.lgs. n. 472/97;

-i procedimenti finalizzati all'adozione delle misure cautelari dell'iscrizione di ipoteca o dell'esecuzione del sequestro conservativo di cui all'articolo 227 del d.lgs. n. 472/97. 

 In merito alla sospensione dei termini, l'articolo 29, comma 3, del D.L. n. 23/2020 ha stabilito che la sospensione dei termini dall'8 marzo al 11 maggio 2020 si applica anche alle attività del contenzioso degli enti impositori.

Ne deriva che le disposizioni sulla sospensione dei termini riguardano tutte le parti del processo tributario, sicché può considerarsi sospesa, tra l'altro, la decorrenza dei termini concernenti:

-la proposizione del ricorso di primo grado innanzi alla Commissione tributaria provinciale territorialmente competente;

-la proposizione dell'atto di appello, del ricorso per cassazione e del controricorso, dell'atto di riassunzione innanzi alla Commissione tributaria provinciale o regionale;

- la costituzione in giudizio del ricorrente e dell'appellante, del resistente e dell'appellato, nonché la proposizione dell'appello incidentale;

-l'integrazione dei motivi di ricorso (art. 24 d.lgs. 546/92);

-la proposizione del reclamo contro i provvedimenti presidenziali (art. 28 d.lgs. 546/92);

-la trasmissione, da parte dell'Ufficio, delle osservazioni al ricorso per l'ottemperanza presentato dal contribuente (art. 70 comma 5 d.lgs. 546/92);

 - la conclusione del procedimento di mediazione; sono altresì sospesi il termine di 30 giorni – da quello della conclusione del procedimento di mediazione – entro il quale a pena di inammissibilità il ricorso deve essere depositato innanzi alla Commissione tributaria provinciale e il termine di 20 giorni per il versamento del totale ovvero della prima rata delle somme dovute sulla base dell'accordo di mediazione raggiunto tra le parti;

- la pubblicazione della sentenza (art. 37 d.lgs. 546/92).

La sospensione non opera, invece, per i termini relativi ai procedimenti cautelari, né incide, in tema di definizione agevolata delle controversie pendenti, sui termini ai quali si applica la sospensione di nove mesi.

Si esclude la sospensione altresì in relazione al termine di 20 giorni per il versamento delle somme dovute per il perfezionamento di altri istituti deflativi del contenzioso, come ad esempio l'accertamento con adesione (in quanto esperibili esclusivamente in fase amministrativa, e non si inseriscono, a differenza della mediazione, nel procedimento contenzioso dopo l'avvenuta proposizione del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado) o la conciliazione giudiziale.

Con riferimento ai termini che iniziano durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso del termine è differito alla fine del periodo di sospensione; per i termini c.d. a ritroso - quali il termine per il deposito di documenti e memorie (fissati in 20 e 10 giorni liberi prima della data di trattazione) o per l'istanza di trattazione in pubblica udienza (da presentare entro 10 giorni liberi prima della data di trattazione) – che ricadono in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.

 

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