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Contratto di comodato: peculiarità e casistica

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Inquadramento normativo: Artt. 1803-1812 c.c.

Contratto di comodato: Il contratto di comodato è un contratto con cui una parte (comodante) consegna all'altra (comodatario) una cosa mobile o immobile affinché quest'ultima se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituirla. Si tratta di un contratto essenzialmente gratuito.

Casistica: La gratuità del comodato non viene meno se è posto a carico del comodatario un onere, quale per esempio il pagamento periodico, in favore del comodante, di una somma di denaro a titolo di rimborso spese. In tali casi, tuttavia, tale prestazione deve essere di scarsa entità in modo da non costituire un corrispettivo del godimento della cosa (Cass., n. 1843/76; n. 3834/80; n. 2151/84, . n. 2091/85, n. 4976/1997). Nel caso in cui detto onere non fosse di scarsa entità, allora il contratto perderebbe la caratteristica tipica del comodato, ossia la gratuità (Cass., n. 6203/2014).

Inadempimento del comodatario su cui è posto un onere in favore del comodante: In queste ipotesi, ove il comodatario fosse inadempiente, il beneficiario non potrebbe ricorrere al rimedio generale della risoluzione per inadempimento proprio in virtù della natura gratuita del comodato; natura, questa, che non viene meno con l'imposizione a carico del comodatario di oneri di modesta entità (Cass., n. 6203/2014).

Obblighi del comodatario: Il comodatario è tenuto custodire e a conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia, derivando dalla mancata osservanza di tali obblighi la possibilità di chiedere la immediata restituzione della cosa oltre al risarcimento del danno (Tribunale Milano, sentenza 25 maggio 2013).

Restituzione del bene concesso in comodato: Il comodatario è tenuto a restituire la cosa al termine convenuto. Qualora non sia stato pattuito un termine, e detto termine non risulta neppure dall'uso a cui la cosa serve, il comodatario è tenuto a restituirla non appena il comodante la richiede. 

Nel caso di comodato di bene immobile, se, nonostante il recesso dal comodato gratuito e la richiesta di rilascio dell'immobile ad opera del comodante, il comodatario permane all'interno dell'immobile, l'occupazione di esso sarà sine titulo. Ne consegue che il comodante avrà diritto al risarcimento del danno per la perdita della disponibilità del bene e per l'impossibilità di conseguire l'utilità ricavabile dal bene medesimo in relazione alla natura normalmente fruttifera di esso (Cass. 19004/2004, Tribunale Ferrara, sentenza del 12 giugno 2018).

Comodato bene immobile ad uso abitativo: Il comodante, anche prima del termine di scadenza del contratto eventualmente convenuto, e, comunque, prima che il comodatario abbia cessato di servirsi della cosa, può esigerne la restituzione immediata se colto da un bisogno urgente e non previsto al momento della stipulazione del contratto (Cass. civ., n. 27938/2018). Nel caso di comodato avente ad oggetto un immobile, se questo bene è utilizzato come abitazione, sarà necessaria una ponderazione tra l'interesse del comodatario e le esigenze di urgenza del comodante (Cass., SU, n. 20448/2014). In tali casi il bisogno che giustifica la richiesta del comodante di restituzione del bene non deve essere grave ma imprevisto (e, dunque, sopravvenuto rispetto al momento della stipula del contratto di comodato) ed urgente, senza che rilevino bisogni non attuali, né concreti o solo astrattamente ipotizzabili. Pertanto, non solo la necessità di un uso diretto ma anche il sopravvenire d'un imprevisto deterioramento della condizione economica del comodante - che giustifichi la restituzione del bene ai fini della sua vendita o di una redditizia locazione - consente di porre fine al comodato, ancorché la sua destinazione sia quella abitativa (cfr. Cass. n. 20892/2016; Cass. SU. n. 20448/2014), ferma, in tal caso, la necessità della massima attenzione al controllo di proporzionalità ed adeguatezza nel comparare le particolari esigenze di tutela del comodatario ed il contrapposto bisogno del comodante (Cass. civ., n. 27938/2018).


Fondamento azione di restituzione del bene: L'azione diretta alla restituzione del bene ha ad oggetto l'adempimento dell'obbligazione a ritrasferire il bene precedentemente e volontariamente trasmesso da un soggetto ad un altro. Tale azione trova il fondamento in un rapporto obbligatorio personale tra le parti (Cass. civ., n. 25052/2018).

Perimento della cosa concessa in comodato: Il comodatario è responsabile se la cosa perisce per un caso fortuito a cui poteva sottrarla sostituendola con la cosa propria, o se, potendo salvare una delle due cose, ha preferito la propria. Il comodatario che impiega la cosa per un uso diverso o per un tempo più lungo di quello a lui consentito, è responsabile della perdita avvenuta per causa a lui non imputabile, qualora non provi che la cosa sarebbe perita anche se non l'avesse impiegata per l'uso diverso o l'avesse restituita a tempo debito.

Spese sostenute dal comodatario: Il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la manutenzione ordinaria della cosa concessa in comodato, neanche qualora siano state autorizzate dal comodante (Cass. civ., n. 18063/2018). Tuttavia, ha diritto ad ottenere il rimborso delle sole spese straordinarie ed urgenti affrontate per conservare tale bene.

Casistica: Se il comodatario agisce in giudizio per ottenere il rimborso delle spese ordinarie e tale domanda è rigettata, egli non può esperire l'azione di illecito arricchimento dal momento che il requisito di sussidiarietà, sussistente per tale azione, non consente che essa possa essere utilizzata in alternativa subordinata a quella contrattuale per eluderne gli esiti sfavorevoli della prima domanda giudiziale (Cass. civ., n. 18063/2018). 

 

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