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Compenso avvocati: richiesta ctu e deposito documentale rientrano nelle attività della fase istruttoria?

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Anche il deposito documentale e la formulazione della richiesta di c.t.u. ricadono nell'ambito delle attività ricomprese nella fase istruttoria, secondo l'elencazione, peraltro non tassativa, dell'art. 4, comma quinto, lettera d), D.M. 55/2014.

Questo è quanto ha ribadito la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 19467 del 16 giugno 2022 (fonte: http://www.italgiure.giustizia.it/sncass/).

Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'esame dei Giudici di legittimità.

I fatti di causa

Il ricorrente, avvocato, ha adito il Tribunale per far valere la nullità della clausola di un contratto di mutuo, stipulato dal suo assistito, che prevedeva la corresponsione di interessi usurari. Il giudizio si è concluso con il rigetto della domanda e il ricorrente ha chiamato in giudizio il suo cliente per il pagamento di € 19.595,18, a titolo di competenze professionali. Quest'ultimo ha eccepito di nulla dovere, instando per la condanna del difensore per responsabilità professionale, dato l'esito sfavorevole della causa. Il Tribunale, dichiarata l'infondatezza della riconvenzionale di risarcimento del danno, ha liquidato un compenso di € 1.999,00, in applicazione dei minimi tabellari ex D.M. 55/2014, con esclusione delle spettanze per la fase istruttoria e decisoria.

Il caso è giunto dinanzi alla Corte di Cassazione. 

Ripercorriamo l'iter logico-giuridico seguito da quest'ultima autorità.

La decisione della SC

Tra gli altri motivi, la ricorrente si duole del fatto che il Tribunale non ha riconosciuto alcun corrispettivo né per la fase istruttoria, benché fosse stata acquisita documentazione e fosse stato richiesto l'espletamento di una c.t.u. contabile, né per quella decisoria, sebbene il giudizio fosse stato definito con sentenza. Secondo il ricorrente non è consentito derogare ai minimi tabellari, né decurtare i compensi per le singole fasi o disapplicare i valori medi in assenza di motivazione.

Ad avviso dei Giudici di legittimità, detto motivo è fondato.

In particolare, la Corte di Cassazione rileva che non è condivisibile quanto statuito dal Tribunale, ossia che al ricorrente non può essere riconosciuto alcun compenso per l'istruttoria, essendo la causa documentale ed essendo stata respinta la richiesta di c.t.u. A parere della Suprema Corte sia il deposito documentale che la formulazione della richiesta di c.t.u. sono attività ricomprese nell'ambito di quelle rientranti nella fase istruttoria, secondo l'elencazione, peraltro non tassativa, dell'art. 4, comma quinto, lettera d), D.M. 55/2014. Un'elencazione, questa, che include:

  • le semplici richieste di prova;
  • gli atti necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio, anche quando disposto d'ufficio;
  • le istanze al Giudice in qualsiasi forma, incluse quelle volte a disporre la c.t.u..

Orbene, tornando al caso di specie: 

  • il giudizio incardinato dal ricorrente è stato svolto con il rito sommario di cognizione, in cui è indubbiamente contemplata la fase decisoria;
  • il Giudice di prime cure ha dato atto che il giudizio in cui il ricorrente ha assistito il suo cliente si è concluso con il rigetto.

Secondo la Corte di Cassazione, queste circostanze non avrebbero dovuto indurre il Tribunale a negare il compenso per le attività su citate. E ciò a maggior ragione ove si consideri che il fatto che il ricorrente abbia patrocinato fino alla conclusione del processo non è stato mai messo in discussione. Quanto alla congruità degli importi liquidati, premesso che il Tribunale ha applicato i minimi, occorre considerare che la quantificazione del compenso è attività discrezionale del Giudice di merito che, ove contenuta nei minimi (o nei massimi), non esige una specifica motivazione (cfr. anche Cass. 23677/2012; Cass. 270/2006; Cass. 11583/2004). Peraltro, il Giudice ha dato conto del criterio adottato, avendo valorizzato l'esito sfavorevole del giudizio e l'impegno profuso dal difensore. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, i Giudici di legittimità hanno cassato l'ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e hanno rinviato la causa al Tribunale, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. 

 

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