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Le sanzioni irrogate dalla Cassa forense: come e quando?

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Le violazioni dell'obbligo di invio del modello 5 e di corresponsione dei contributi 

Tra i tanti doveri dell'avvocato, vi sono quelli riguardanti gli adempimenti previdenziali, quali l'obbligo di invio delle comunicazioni reddituali e l'obbligo di corresponsione dei contributi [1].

La violazione di tali obblighi viene sanzionata.

In queste ipotesi la Cassa forense comunica tramite pec o raccomandata gli inadempimenti riscontrati e in cui è incorso il professionista. Tale comunicazione contiene, oltre all'indicazione delle violazioni contestate:

  • l'indicazione delle sanzioni irrogate;
  • l'indicazione dei termini e delle modalità per proporre ricorso;
  • l'invito a formulare eventuali osservazioni entro 60 giorni;
  • l'avvertimento che in mancanza di formulazione di osservazioni, la Cassa procederà all'esazione mediante il ruolo.

Se l'avvocato fa pervenire delle osservazioni da cui emerge l'inesistenza della violazione, l'ente previdenziale procede con l'annullamento dell'accertamento. Nell'ipotesi in cui, invece, il professionista non fa pervenire alcuna osservazione, o le su indicate osservazioni sono considerate infondate, l'accertamento diventa definitivo. 

É previsto che l'avvocato, a seguito della notifica dell'avvio della procedura sanzionatoria, possa aderire all'accertamento e beneficiare di una riduzione della sanzione pari a un terzo. In questi casi il pagamento avverrà in unica soluzione o ratealmente. Qualora il professionista opti per il pagamento rateale, dovrà versare un acconto pari al 20% dell'importo dovuto a titolo sanzionatorio decurtato della riduzione. Il mancato versamento dell'acconto, farà perdere il beneficio della riduzione[2].

Ma cosa accade se non è stata ancora notificata la contestazione e l'avvocato si avveda delle violazioni?

In tali ipotesi, è possibile presentare una domanda di regolarizzazione spontanea della posizione, eseguendo un pagamento in un'unica soluzione o rateizzato ove gli importi sono superiori a mille euro[3].

Le sanzioni della Cassa forense nella giurisprudenza.

È stato ritenuto che:

  • all'irrogazione delle sanzioni amministrative applicabili all'omesso invio della comunicazione reddituale, trovano applicazione le norme della Legge n. 689/1981, tranne che per quegli aspetti disciplinati in modo diverso da altre norme speciali. Tale applicazione non viene meno neanche per effetto della privatizzazione della Cassa forense e ciò in considerazione del fatto che in capo alla Cassa è rimasto comunque:

    i) un potere di irrogazione di sanzioni per comportamenti degli iscritti in violazione di legge (Cass., sez. lav., n. 13545/2008, richiamata da Cass., sez lav. n. 17258/2018);

    ii) un potere di fare ricorso al ruolo esattoriale per la riscossione dei contributi (Cass., sez. lavoro, n. 14191/2001, richiamata da Cass, sez. lav., n. 17258/2018);

    iii) un potere al quale corrisponde una situazione di soggezione degli iscritti stessi (Cass., sez lav. n. 17258/2018);

  • le sanzioni per omesso invio del modello 5 sono soggette alla prescrizione quinquennale decorrente dal giorno in cui è stata commessa la violazione e non a quella decennale prescritta dalla Legge n. 576/1980, art. 19, comma 1, che si riferisce solo ai contribuenti e ai relativi accessori (Cass., sez lav. n. 17258/2018).
  • la prescrizione delle sanzioni irrogabili da Cassa forense è sospesa ai sensi dell'art. 2941, c.c., comma 8 quando il debitore pone in essere un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare, al creditore, l'esistenza dell'obbligazione (Cass., nn. 26269/2018; 22072/2018; 3584/2012, richiamate da Cass., sez. lav., n. 27393/2019), ossia ponga in essere una condotta che rende impossibile per il creditore di agire. Questo è il caso dell'avvocato che occulta il credito non dichiarando parte dei proventi nel Modello 5, invece dichiarati al fisco (Cass., sez. lav., n. 27393/2019).

Note

[1] Art. 1 Regolamento sanzioni

[2] Artt. 13 e 17 Regolamento sanzioni

[3] Artt. 14 e 17 Regolamento sanzioni

 

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