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Pubblichiamo in calce l'ordinanza del Tribunale di Siena che ha sollevato la questione di rilevante e non manifesta infondatezza della questione di incostituzionalità dell'art. 83 quarto comma del D.L. n. 18/20 sulla sospensione dei termini della prescrizione dei reati per 63 giorni dal 9 marzo all'11 maggio 2020. Come si ricorderà con la decretazione dello stato di emergenza sanitaria a causa della pandemia del covid-19, il Governo ha emanato diversi decreti legge sul rinvio delle udienze penali, civili, tributari e militari, al fine di mettere in pratica il massimo distanziamento sociale per evitare il diffondersi del contagio e la sospensione di tutti i termini processuali compresi quelli riferiti al decorso della prescrizione.
Il Tribunale Monocratico di Siena nel giudicare due imputati chiamati a rispondere della commissione di reati edilizi commessi nell'aprile del 2015, all'udienza del 21 maggio ha sollevato d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 83 quarto comma del decreto legge n. 18/20 in riferimento al principio di legalità sancito dall'art. 25 della Costituzione. Il Giudice del Tribunale di Siena dubita fortemente della conformità al dettato costituzionale della disposizione "incriminata" che prolungando enormemente la durata della prescrizione, "modifica in senso sfavorevole all'imputato il regime della prescrizione di un reato commesso prima della sua entrata in vigore". Il Giudice del Tribunale di Siena ha inoltre argomentato che devono considerarsi prive di fondatezza le argomentazioni secondo cui il legislatore ha dovuto fare ricorso alla emanazione dell'art. 83 citato per far fronte a situazioni di eccezionali di emergenza. Infatti, scrive il Giudice nell'ordinanza con la quale trasmette tutto al vaglio della Consulta, che il principio di legalità sancito dall'art. 25 della Costituzione, laddove esige che le norme penali non abbiano in nessun caso portata retroattiva se sfavorevoli all'imputato, deve annoverarsi tra quei principi costituzionali fondamentali dell'ordinamento, posti a presidio dei diritti inviolabili dell'individuo, come di recente affermato dal Giudice delle Leggi nella famosa decisione Taricco (ordinanza n. 24 del 2017).
Il Giudice senese dopo avere fatto una disamina approfondita sulla natura dell'istituto della prescrizione e dopo avere esposto, con il richiamo di precedenti arresti giurisprudenziali della Corte Costituzionale, le proprie argomentazioni, ha dichiarato manifesta la questione di legittimità costituzionale trasmettendo gli atti alla Consulta previa sospensione del processo chiamato a giudicare.
Gli effetti di una eventuale pronuncia di accoglimento da parte della Corte potrebbero rivelarsi devastanti per molti processi rinviati nel periodo del lockdown.
Si allega qui di seguito l'ordinanza del Tribunale di Siena.
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L´Avv. Giovanni Di Martino, coordinatore dello Studio insieme all´Avv. Pietro Gurrieri, nel 1986 ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l´Università degli Studi di Catania. Da oltre 25 anni esercita la professione di avvocato con studio in Niscemi (CL) ed è iscritto all´Albo degli avvocati del Consiglio dell´Ordine di Gela oltre che in quello speciale dei Cassazionisti e in quello delle altre Giurisdizioni Superiori.
Ha ricoperto la carica di amministratore del Comune di Niscemi (CL) e quella di Vice Presidente Nazionale della Associazione "Avviso Pubblico Enti Locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie" (2007-2013),
Nel corso della sua carriera professionale ha assunto il patrocinio in favore di numerosi soggetti privati ed enti pubblici sia in sede giudiziaria ed extragiudiziaria, in diverse materie di diritto civile.