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Non bastano gravi indizi per l’applicazione di una misura cautelare

CASS15

Con la sentenza in commento, la n. 40499 depositata lo scorso 3 ottobre, la Corte di Cassazione precisa i criteri per l'applicazione delle misure cautelari.

In accoglimento dell'appello del pubblico ministero il Tribunale aveva ripristinato la misura cautelare interdittiva del divieto di esercitare uffici direttivi di persone giuridiche per un reato di false comunicazioni sociali e bancarotta preferenziale, in parziale riforma dell'ordinanza del giudice per le indagini preliminari che invece l'aveva annullata.

Ricorre per Cassazione l'indagato, fondando il suo ricorso principalmente su due motivi: il primo concerneva l'erronea individuazione dei gravi indizi di reità nel materiale probatorio fornito dal pubblico ministero, il secondo invece sulla inesistenza del pericolo di reiterazione che, a prescindere dall'esistenza di gravi indizi di reità, impediva l'applicazione della misura. 

L'art. 274 c.p.p. descrive i tre tipi di esigenze cautelari. Solo in presenza di una di esse, in aggiunta agli indizi di reità, può essere applicata una misura cautelare.

Tali esigenze si ravvisano:

1. in caso di pericolo di inquinamento probatorio, ovvero "in relazione a situazioni di concreto e attuale pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova";

2. quando l'imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto pericolo che egli si dia alla fuga, c.d. pericolo di fuga,

3. quando sussiste il concreto e attuale pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di quello per cui si procede, c.d. pericolo di reiterazione.

Con riferimento a questa particolare ultima esigenza, il legislatore ha precisato che: "Le situazioni di concreto e attuale pericolo, anche in relazione alla personalità dell'imputato, non possono essere desunte esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per cui si procede".

La Corte di Cassazione, prese in esame le doglianze, ritiene la prima manifestamente infondata mentre accoglie la seconda.

Osserva infatti come il motivo per cui il giudice per le indagini preliminari aveva revocato la misura era proprio l'assenza del pericolo di reiterazione, dovuto al fatto che l'imputato aveva cessato le cariche e gli uffici direttivi di persone giuridiche.

Il Tribunale, di rimando, aveva fondato la sua decisione ripristinatoria solo sul fatto che v'erano gravi indizi di colpevolezza dell'imputato, ciò che di per sé non è sufficiente, in mancanza di esigenze cautelari, a legittimare l'applicazione della misura. 

 

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