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Scuola, Tar Lazio: la continuità del servizio AEC è interesse preminente

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Il servizio di Assistenza Educativa e Culturale (AEC) per l'autonomia e l'integrazione sociale degli alunni con disabilità è un servizio obbligatorio per legge e risponde alla finalità di attuare il principio di eguaglianza sostanziale, rendendo effettivo il diritto all'istruzione costituzionalmente garantito, anche a favore degli alunni disabili. Ne consegue che nel caso in cui la pubblica amministrazione abbia indetto una procedura aperta finalizzata ad attribuire ad altro ente il predetto servizio e successivamente annulli d'ufficio o revochi la disposta aggiudicazione, tale atto di autotutela sarà legittimo. E ciò ove il provvedimento in questione è emesso al solo fine di tutelare l'interesse pubblico preminente, qual è quello di mantenere la continuità del servizio AEC.

Questo è quanto ha statuito il Tar Lazio con sentenza n.10901 del 12 settembre 2019.

Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'esame dei Giudici amministrativi.

I fatti di causa.

La P.A. ha indetto una procedura aperta per affidare il servizio AEC ad altro ente. A detta procedura ha partecipato la ricorrente. È accaduto che l'amministrazione ha deciso di non procedere all'aggiudicazione e la ricorrente, ritenendo illegittimo l'atto emesso in conseguenza di tale decisione, ha agito dinanzi al Tar.

Ripercorriamo l'iter logico-giuridico di quest'autorità.

La decisione dei Giudici amministrativi.

Innanzitutto appare opportuno far rilevare che l'AEC è un servizio obbligatorio per legge finalizzato a garantire a tutti il diritto all'istruzione e, quindi anche agli studenti disabili, in attuazione proprio del principio di eguaglianza sostanziale (artt. 12 e 13 L. n. 104 del 1992). 

In buona sostanza, questo servizio è necessario perché permette agli alunni disabili di frequentare la scuola, con l'ovvia conseguenza che esso non può subire interruzioni. L'eventuale interruzione costituirebbe violazione di un interesse pubblico preminente e del rapporto fiduciario e personale che tale servizio consente di instaurare tra i minori assistiti e l'operatore.

Orbene, tornando al caso di specie, la P.A., dopo aver indetto la procedura aperta, «a seguito di colloqui informali e di numerose petizioni e/o richieste provenienti sia dalle insegnanti, sia dai genitori degli alunni, che usufruiscono del servizio [...], ha appreso della difficoltà di procedere all'interruzione del rapporto con il vecchio organismo, nonché dell'inopportunità di affidare il servizio medesimo all'ente [...] ricorrente, atteso che il subentro ad anno scolastico inoltrato avrebbe turbato la funzionalità dell'assistenza, come paventato nei riferiti esposti e/o petizioni».

In buona sostanza, l'amministrazione, esaminando tutte le richieste e petizioni pervenute:

  • ha verificato la possibilità di procedere all'aggiudicazione in favore del nuovo organismo in corso di anno e ha valutato l'incompatibilità del subentro con la continuità del servizio;
  • si è avvalsa della facoltà di cui all'art. 95, comma 12, D.lgs. n. 50/2016, richiamata, tra l'altro nel bando, «secondo cui le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto […]»;
  • è intervenuta in autotutela sull'aggiudicazione.

In virtù di tanto, secondo il Tar, l'atto di autotutela in questione è legittimo.

Vediamo perché. 

Ad avviso dei Giudici amministrativi, dal combinato disposto dell'art. 95 su citato e della clausola del bando che richiama la facoltà disciplinata da tale norma, «si può indirettamente ritrarre [...] la facoltà dell'ente di intervenire in autotutela pur sulla proposta di aggiudicazione, allorquando, all'esito di una migliore ponderazione dell'interesse pubblico coinvolto, l'aggiudicazione possa rivelarsi non in linea con le esigenze dell'amministrazione». D'altronde il potere di autotutela della P.A. rientra tra quei poteri che costituiscono espressione del «principio costituzionale di buon andamento che impegna la pubblica amministrazione ad adottare atti il più possibile rispondenti alle finalità pubbliche, previa idonea ed argomentata comparazione tra interesse pubblico e interesse privato contrapposti» (CdS nn. 11/2011; 5681/2012).

Nel caso di specie, a parere del Tar, proprio «l'immanente finalità "di protezione" nei riguardi di una categoria disagiata e l'interesse di quest'ultima, come rappresentato dagli insegnanti e dai genitori coinvolti nell'ambito della dialettica con l'amministrazione, hanno costituito il criterio guida onde orientare il giudizio comparativo insito nell'atto di autotutela adottato dall'amministrazione»..

Ne consegue la legittimità de provvedimento impugnato, essendo quest'ultimo il risultato di un corretto bilanciamento tra l'interesse pubblico, qual è quello di garantire la continuità del servizio obbligatorio AEC, e l'interesse privato della ricorrente. 

 

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