Se questo sito ti piace, puoi dircelo così

Dimensione carattere: +

Sospensione dalla professione per il sanitario che cura solo con l’omeopatia e provoca il decesso

Imagoeconomica_1481313

Con la pronuncia n. 27420 dello scorso 14 giugno in tema di responsabilità colposa del sanitario che prescriva cure omeopatiche, la Cassazione ha statuito che "è ammessa l'applicazione di misure cautelari motivate dal pericolo di reiterazione del reato. Anche in tale ambito, infatti, il giudice ben può porre in essere una prognosi di ripetizione dei comportamenti criminosi in relazione alle caratteristiche della struttura in cui opera il professionista e al comportamento da questi tenuto, specie quando l'offesa temuta riguardi gli stessi interessi collettivi già colpiti".

Il caso sottoposto all'attenzione della Cassazione prende spunto dal ricorso di un medico avverso la decisione del Tribunale di Ancona il quale, confermando la misura adottata dal GIP, gli infliggeva la misura interdittiva della sospensione dall'esercizio della professione medica, in relazione alla imputazione provvisoria formulata a suo carico, ai sensi degli artt. 589 e 590 sexies c.p., a seguito del decesso di un bambino affetto da otite media acuta e cheaccusava dolori forti alle orecchie, febbre alta, cefalea, irritabilità, dimagrimento, apatia. 

In particolare, il GIP di Ancona aveva accertato che l'indagato aveva sottostimato, per colpa consistita in negligenza, imprudenza ed imperizia, il quadro clinico già preoccupante, tipico di una infezione locale di elevata gravità, prescrivendo solo una terapia omeopatica; il medico, inoltre, aveva omesso di predisporre approfondimenti diagnostici e di prescrivere le necessarie terapie antibiotiche, così determinando il decesso del paziente avvenuto a causa di ascesso cerebrale.

La difesa dell'indagato, ricorrendo in Cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Ancona, contestava sia l'accertamento dei fatti che la sussistenza dei requisiti legittimanti la misura cautelare adottata.

Più nel dettaglio, il medico evidenziava la sua notoria natura di medico omeopatico e l'irreversibilità dell'exitus mortale della patologia, sicché qualsiasi trattamento antibiotico sarebbe stato inutile; sotto il profilo processuale, segnalava la mancanza dei presupposti per l'applicazione della misura (ovvero, il difetto di gravi indizi di reità, l'insussistenza di un pericolo, attuale e concreto, di reiterazione del reato e l'assenza di qualsiasi esigenza cautelare).

La Cassazione non condivide le censure formulate dall'indagato e ribadisce sia la natura colposa dell'addebito che la concreta configurabilità di un pericolo di reiterazione criminosa.

Sotto il profilo dell'accertamento dei fatti, gli Ermellini ribadiscono come legittimamente – nell'ordinanza del GIP prima e del Tribunale dopo – si sia ritenuto sussistente un quadro gravemente indiziante della responsabilità colposa del sanitario: lo stesso, convinto della superiorità della terapia omeopatica praticata, rispetto a quella tradizionale, violava le indicazioni dei protocolli medici che impongono il passaggio alla terapia tradizionale, trascorsi cinque giorni dalla constatazione della inefficacia di quella omeopatica impostata. 

Il decesso del paziente era avvenuto, infatti, per la cessazione irreversibile delle funzioni encefaliche dovuta ad un ascesso cerebrale da otite media acuta: il medico aveva erroneamente valutato i gravi sintomi già presenti, sottostimando la serietà della patologia e, così, aveva omesso, in un primo momento, di visitarlo personalmente, prescrivendo la cura omeopatica; tale cura veniva confermata anche successivamente, a seguito di una visita personale del bambino.

Sotto il profilo inerente all'applicazione di una misura cautelare qualora vi sia il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, la giurisprudenza ha specificato che il giudice deve esaminare le concrete modalità di commissione del fatto costituente reato e tutti gli altri parametri, indicativi della personalità del soggetto, di cui all'art.133 c.p..

Con la sentenza in commento, i Giudici specificano che anche in materia di colpa professionale è possibile una prognosi di reiterazione dei comportamenti in relazione alle caratteristiche della struttura in cui il professionista opera e al comportamento da questi tenuto: a tal fine, occorre considerare il grado della colpa, valutando il grado di difformità della condotta dell'autore rispetto alle regole cautelari violate, al livello di evitabilità dell'evento ed al quantum di esigibilità dell'osservanza della condotta doverosa pretermessa ( Cass. sez. IV, n. 42588/2011).

Tanto premesso in punto di diritto, i Giudici della Suprema Corte condividono le conclusioni del Tribunale, il quale ha correttamente individuato l'esistenza di tutti i presupposti legittimanti l'applicazione della misura cautelare.

Più nel dettaglio, correttamente il pericolo di reiterazione è stato ravvisato non in relazione al pregresso esercizio della professione medica, bensì per la mancanza di un vaglio critico sulla condotta tenuta, come palesemente emergente dal comportamento tenuto post factum dal medico, il quale ha cercato di occultare gli elementi in grado di far luce sulla vicenda.

Anche l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione sono state correttamente riagganciate alla condotta serbata dal medico (anche quella post factum) e alla sua erronea convinzione teorica di una superiorità della disciplina omeopatica rispetto alla medicina tradizionale, più che alla prudenza, negligenza o imperizia manifestate nella pratica.

I giudici della Cassazione, quindi, hanno confermato la decisione di applicare la misura di sospensione per evitare il pericolo che il sanitario – ostinato a curare i propri pazienti con l'omeopatia, ignorando quanto prescritto dai protocolli medici – reiterasse il reato. 

Nome File: Cass.-pen.-14-giugno-2018-n.-27420
Dimensione File: 521 kb
Scarica File

 

Tutti gli articoli pubblicati in questo portale possono essere riprodotti, in tutto o in parte, solo a condizione che sia indicata la fonte e sia, in ogni caso, riprodotto il link dell'articolo.

"Caro Roberto, se tu respirassi Napoli con i tuoi ...
Tavolini del bar nell’area condominiale: uso del b...

Forse potrebbero interessarti anche questi articoli

Cerca nel sito