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Protocolli di sicurezza negli studi legali: le indicazioni del CNF

CNF

Diversi sono stati i decreti emanati per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e regolare lo svolgimento delle varie attività produttive.

La successione di diverse forme normative ha creato qualche dubbio su quali fossero le specifiche disposizioni applicabili agli studi legali; per fare chiarezza, la Commissione Diritto del lavoro del CNF ha realizzato una scheda di approfondimento in tema di sicurezza negli studi professionali.

Partendo dal dato normativo, la Commissione segnala come il DPCM 26 aprile 2020 – recante le misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica applicabili sull'intero territorio nazionale nel periodo 4-17 maggio 2020 – contenga specifiche disposizioni in ordine alle attività professionali (art. 1, comma 1, lettera ii) che raccomandano l'assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro, l' adozione di strumenti di protezione individuale; si incentivano, infine, le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

L'art. 2, comma 6 dello stesso DPCM prevede, in relazione alle imprese, la necessità che le stesse rispettino i contenuti dei protocolli, sottoscritti fra il Governo e le parti sociali, per regolamentare le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro.

I successivi provvedimenti normativi (DL n. 33/2020, e DPCM 17 maggio 2020) si pongono, per quanto qui interessa, in stretta linea di continuità con i precedenti atti sopra esaminati.

In particolare, il DPCM 17 maggio 2020, con riguardo alle "attività produttive industriali e commerciali", conferma le previsioni del DPCM del 26 aprile in merito al rispetto dei protocolli adottati tra il Governo e le parti sociali. 

 In relazione alle attività professionali, si richiamano testualmente le previsioni, sopra citate, di cui all'art. 1, comma 1, lettera ii, del DPCM del 26 aprile 2020; inoltre, allegato n. 17 del DPCM del 17 maggio 2020 riporta le "Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020" che contengono una scheda tecnica applicabile allo specifico "settore degli uffici, pubblici e privati, degli studi professionali e dei servizi amministrativi che prevedono accesso del pubblico".

In tale scheda tecnica vengono fornite le indicazioni che ciascun studio professionale deve adottare, tra cui: informare i clienti sulle misure di prevenzione e sulla possibilità rilevare la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura superiore a 37,5 °C; preferire il contatto con i clienti, laddove possibile, con collegamenti a distanza e soluzioni innovative tecnologiche o, in alternativa, tramite prenotazione; riorganizzare gli spazi per assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione sia tra le singole postazioni di lavoro, sia tra i clienti; delimitare l'area di lavoro da barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet; predisporre nelle aree di attesa, soluzioni idro-alcoliche per l'igiene delle mani dei clienti; assicurare una adeguata pulizia delle superfici di lavoro prima di servire un nuovo cliente e una adeguata disinfezione delle attrezzature; favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni ed escludere totalmente, per gli impianti di condizionamento, la funzione di ricircolo dell'aria; favorire le modalità a distanza per le riunioni.

Dalla ricostruzione normativa operata emerge come il legislatore abbia voluto attuare un differente trattamento tra imprese e professionisti: mentre per le imprese è previsto l'obbligo di rispettare il protocollo condiviso sottoscritto il 24 aprile 2020, per i servizi professionali i DPCM raccomandano l'adozione di "protocolli di sicurezza anti-contagio" che, per il periodo di efficacia del DPCM del 17 maggio 2020 (18 maggio 2020-14 giugno 2020), ben possono essere le "indicazioni" di cui alla scheda tecnica contenuta nelle "Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020".

 I professionisti sono, comunque, tenuti a rispettare ed attuare le prescrizioni anti-contagio disposte dalle autorità sanitarie o altri organi (ad esempio, le Indicazioni ad interim dell'Istituto Superiore di Sanità per la prevenzione negli ambienti indoor; le circolari del Ministero della Salute; le prescrizioni di autorità sanitarie internazionali.).

Pertanto, lo studio legale, anche di piccole dimensioni, dovrà porre necessariamente in essere una serie di cautele e prescrizioni atte a prevenire i contagi, che non coincidono soltanto con le misure valide per la generalità dei cittadini ma si concretizzano, piuttosto, nel rispetto delle "indicazioni" contenute nell'apposita scheda tecnica delle "Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020".

La scheda di approfondimento del CNF evidenzia, tuttavia, come sarà cura del titolare dello studio adeguare le misure anti-contagio al proprio caso concreto: non sempre vi sarà l'obbligo, se non in casi particolari, di misurazione della temperatura, ma saranno sufficienti le dichiarazioni del cliente sul suo stato di salute, ad esempio attraverso un questionario o semplici domande poste prima dell'accesso; ugualmente, in molti casi non sarà necessario procedere ad una completa sanificazione dei locali, ma sarà sufficiente una pulizia e una igienizzazione di piani e di strumenti di lavoro.

In ogni caso sarà indispensabile documentare le attività effettuate, anche al fine di poter attivare una concreta difesa in caso di contestazioni: difatti, la redazione di un protocollo e la dimostrazione di averlo osservato (oltre che diffuso), faciliterà, in ogni caso, la dimostrazione del rispetto delle indicazioni contenute nelle "Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020" e, in generale, dell'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di prevenzione del rischio da COVID-19.

Su un piano differente e ulteriore si collocano, invece, gli obblighi di prevenzione previsti per i legali datori di lavoro, che devono rispettare la normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, pena l'assoggettamento alle possibili conseguenze civili e penali a seguito di contagio di un dipendente.

 

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