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Commissione esame di stato, Tar Liguria: deve verbalizzare argomenti e risultati della prova orale

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Con riferimento agli esami di stato, la commissione ha l'obbligo di verbalizzare , «sia pure in forma sintetica, gli argomenti affrontati nel corso della prova orale nonché i risultati del colloquio». Tale obbligo viene dedotto dalla regola procedimentale contenuta nell'art. 25, comma 1, dell'ordinanza ministeriale n. 350/2018 (recante le modalità organizzative e operative per lo svolgimento degli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e paritarie), secondo cui «la commissione verbalizza tutte le attività che caratterizzano lo svolgimento dell'esame nonché l'andamento e le risultanze delle operazioni di esame riferite a ciascun candidato».

Questo è quanto ha statuito il Tar Liguria con sentenza n. 365 del 24 aprile 2019.

Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'esame dei Giudici amministrativi.

I fatti di causa.

Uno studente di un istituto tecnico, al termine dell'anno scolastico 2017/2018, è stato ammesso a sostenere l'esame di stato, conseguendo un punteggio complessivo di 50/100, ossia inferiore alla soglia di sufficienza di 60/100. Conseguentemente lo studente ha esperito l'accesso agli atti del procedimento e ha proposto ricorso,contestando l'esito negativo dell'esame di stato conclusivo del ciclo della scuola secondaria superiore. E ciò in considerazione del fatto che dagli atti è emerso solo un voto numerico che, ad avviso del ricorrente, non sarebbe sufficiente ad esprimere le ragioni della valutazione su indicata. In buona sostanza, secondo lo studente, la Commissione d'esame non avrebbe: 

  •  né indicato gli argomenti affrontati nel corso della prova orale né i risultati del colloquio;
  • né predeterminato i criteri di valutazione delle prove scritte.

La P.A., costituitasi in giudizio, ha dedotto l'infondatezza della domanda del ricorrente.

Il ricorso è giunto così alla fase della pubblica udienza e trattenuto dal Collegio per la decisione.

Ripercorriamo l'iter logico-giuridico del Tar.

La decisione del Tar.

I Giudici amministrativi hanno ritenuto fondata l'eccezione del ricorrente.

Secondo quest'ultimo, la Commissione ha violato le regole stabilite per lo svolgimento degli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e paritarie.

Tali regole sono quelle dettate nell'ordinanza n. 350 del 2 maggio 2018 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. L'art. 25, comma 1, della suddetta ordinanza prevede che «la commissione verbalizza tutte le attività che caratterizzano lo svolgimento dell'esame nonché l'andamento e le risultanze delle operazioni di esame riferite a ciascun candidato». Questo implica, secondo il Tar, che debbano essere indicati a verbale, sia pure in forma sintetica, gli argomenti affrontati nel corso della prova orale nonché i risultati del colloquio.

Ebbene, nel caso in esame, tali elementi non emergono dalla documentazione versata agli atti del giudizio. Infatti, sebbene nel verbale redatto nel giorno dell'esame di stato sia riportata la frase: "per ogni candidato vengono trascritti sull'apposita scheda gli argomenti trattati", in realtà la scheda individuale del ricorrente risulta compilata solamente nella parte riservata all'Istituto scolastico e relativa ai "crediti" maturati dal candidato.

Non è riportata alcuna indicazione degli argomenti trattati nel corso della prova orale, né i risultati del colloquio. Ne consegue che, a parere del Tar, tali omissioni nel verbale d'esame non consentono di verificare il rispetto delle regole procedimentali previste dal citato art. 25, comma 1.

A tal proposito, il resistente Ministero dell'Istruzione:

  • ha precisato che la verbalizzazione delle operazioni è stata compiutamente effettuata in tempo reale, mediante l'applicativo denominato "Commissione web";
  • ha precisato che si è verificato un errore nella conservazione del materiale verbalizzato;
  • ha chiesto che fosse disposta una verificazione o altra indagine tecnica diretta al recupero degli elementi tuttora conservati nell'applicativo informatico.

Sul punto il Tar ha affermato la poca chiarezza di tale spiegazione e ha richiamato il principio secondo il quale l'onere della prova incombe sulla parte che deduce il fatto. Orbene, nel caso di specie, a parere dei Giudici amministrativi, tale onere concernente l'esistenza di una regolare compilazione della scheda individuale del ricorrente nella parte relativa alla prova orale sostenuta dallo stesso, incombeva sulla parte che detiene tali schede o ne ha la disponibilità, ossia sulla pubblica amministrazione. Un onere che, in realtà, quest'ultima ha mancato di assolvere.

Alla luce delle su esposte considerazioni, pertanto, il Tar Liguria ha accolto il ricorso, affermando che la violazione delle suddette regole procedimentali configura vizi di legittimità tali da inficiare la valutazione finale della prova sostenuta dal ricorrente.

 

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