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Il MIUR con ordinanza n. 197 del 17 aprile 2020 ha disciplinato le modalità con cui verranno designate le commissioni per gli esami di stato.
Ripercorriamo nel dettaglio i punti chiave dell'ordinanza in questione.
Le commissioni e l'abbinamento delle classi.
Le commissioni saranno presiedute da un presidente esterno all'istituzione scolastica e composte da sei commissari interni per ciascuna delle classi. Il dirigente scolastico dell'istituto statale dell'istruzione secondaria di secondo grado e quello dell'istituto paritario di istruzione secondaria di secondo grado, «dopo aver inserito gli studenti aspiranti candidati per abbreviazione per merito, ove possibile, nella classe terminale dello stesso corso frequentato, formula una proposta relativa alla formazione delle commissioni e all'abbinamento delle classi/commissioni».
L'abbinamento tiene conto:
«Qualora per difficoltà obiettive (a esempio, eccessiva distanza tra gli istituti cui appartengono le classi da abbinare) non sia possibile rispettare i criteri sopra indicati, è consentito effettuare abbinamenti tra due classi con indirizzi di studio diversi dello stesso percorso (licei, istituti tecnici, istituti professionali). In via residuale, sarà consentito l'abbinamento tra due classi appartenenti a percorsi di studio diversi, anche quando le discipline affidate ai commissari non saranno le stesse tra i due indirizzi o, comunque, non saranno riconducibili alle stesse classi di concorso. In tale ipotesi, l'abbinamento sarà possibile anche nel caso in cui la disciplina o classe di concorso coincidente sia una sola».
La proposta degli abbinamenti verrà, poi, esaminata e valutata dagli Uffici regionali scolatici.
La scelta dei commissari.
I commissari sono designati dal consiglio di classe che provvederà seguendo determinati criteri, ossia:
Nel caso in cui il docente titolare di una disciplina affidata a commissario sia assente per almeno novanta giorni e rientri in servizio dopo il 30 aprile 2020, sarà nominato commissario il supplente che ha impartito l'insegnamento nel corso dell'anno scolastico.
«La partecipazione ai lavori delle commissioni dell'esame di stato rientra tra gli obblighi inerenti allo svolgimento delle funzioni proprie del personale della scuola».
I presidenti di commissione.
I presidenti di commissione dell'esame di stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione sono scelti dal dirigente preposto all'Ufficio regionale scolastico, dall'elenco istituito presso il predetto Ufficio. Sono tenuti «alla presentazione dell'istanza di iscrizione nell'elenco dei presidenti e dell'istanza di nomina in qualità di presidente, i dirigenti scolastici in servizio preposti a istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali e a istituti di istruzione statali nei quali funzionano corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, nonché i dirigenti preposti ai convitti nazionali e agli educandati femminili».
Hanno, invece, facoltà di presentare l'istanza di iscrizione nell'elenco dei presidenti e l'istanza di nomina in qualità di presidente di commissione:
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Il mio nome è Rosalba Sblendorio. Sono una persona estroversa e mi piace il contatto con la gente. Amo leggere, ascoltare musica e viaggiare alla scoperta delle bellezze del nostro territorio. Adoro rigenerarmi, immergendomi nella natura e per questo, quando posso, partecipo ad escursioni per principianti. Ho esercitato la professione da avvocato nel foro di Bari. Per molti anni ho collaborato con uno Studio legale internazionale, specializzato in diritto industriale, presso il cui Ufficio di Bari sono stata responsabile del dipartimento civile e commerciale. Mi sono occupata prevalentemente di diritto civile, diritto commerciale e diritto della proprietà intellettuale.