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Cassa forense: l'iscrizione d'ufficio e la domanda di indennità di maternità oltre il termine

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Il quadro normativo, l'iscrizione d'ufficio e il termine di presentazione della domanda dell'indennità di maternità

Torniamo a parlare di indennità di maternità riconosciuta alle libere professioniste da Cassa forense.

L'art. 70 D.Lgs. n. 151/2001 stabilisce che «alle libere professioniste, iscritte ad un ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza [...], tra cui merita menzione Cassa forense, è corrisposta un'indennità di maternità per i due mesi antecedenti la data del parto e i tre mesi successivi alla stessa». Il Consiglio di Amministrazione dell Cassa forense ha, poi, stabilito che, «ai fini del diritto alla corresponsione dell'indennità di maternità, è valida anche la domanda di iscrizione alla Cassa presentata dopo il parto, purché la domanda di indennità sia avanzata entro i termini di legge - dunque, entro 180 giorni dal parto - e sempre che gli effetti dell'iscrizione retroagiscano ad epoca anteriore al parto» (Corte d'Apello di Roma, Sez. Lavoro, sentenza 19 agosto 2020).

Ma cosa accade nell'ipotesi di iscrizione d'ufficio successiva alla scadenza del termine decadenziale di 180 giorni

Orbene, vediamo il caso sottoposto all'attenzione della Corte d'Appello di Roma, Sez. Lavoro, sentenza 19 agosto 2020. 

I fatti di causa

Sebbene l'art. 21, comma 8, Legge n. 247/2012 stabilisca che l'iscrizione all'Albo comporta anche la contestuale iscrizione all'ente previdenziale in questione, tale disposizione non è di immediata attuazione. Infatti, è stato adottato un regolamento successivo da Cassa forense che:

  • ha determinato i minimi contributivi per i soggetti che non raggiungano i parametri reddituali;
  • ha individuato il meccanismo operativo necessario per dare attuazione al predetto principio della contestualità dell'iscrizione.

Il regolamento di attuazione di tale ultimo principio è entrato in vigore il 21 agosto 2014. L'art. 2 di tale regolamento ha stabilito che:

  • «i Consigli dell'Ordine e il Consiglio Nazionale Forense per gli iscritti nell'Albo speciale, danno notizia alla Cassa delle iscrizioni agli Albi da essi deliberate entro e non oltre 30 giorni dalla delibera[...];
  • entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento i Consigli dell'Ordine e il Consiglio Nazionale Forense per gli iscritti nell'Albo speciale, trasmettono alla Cassa gli elenchi degli iscritti agli Albi alla data di entrata in vigore del presente Regolamento». 

Ciò premesso, tornando alla fattispecie in esame, la ricorrente è un avvocato che nel 2014 risultava iscritta all'albo, ma non alla Cassa forense. il Consiglio dell'Ordine di appartenenza, in virtù del su citato art. 2, ha comunicato l'elenco degli iscritti alla Cassa forense. Quest'ultima con comunicazione pervenuta alla ricorrente in data 11 dicembre 2014, ha informato la professionista della sua iscrizione d'ufficio all'ente previdenziale in oggetto a decorrere da gennaio 2014. Alla data in cui è pervenuta alla ricorrente la suddetta comunicazione erano già decorsi i 180 giorni dal parto e quindi era già spirato il termine decadenziale ultimo per presentare la domanda di indennità di maternità. Con l'ovvia conseguenza che detta domanda presentata dalla professionista, oltre i termini, è stata oggetto di rigetto da parte di Cassa forense. 

Di diverso avviso è la Corte d'Appello.

Vediamo perché.

La decisione del Giudice di merito

Secondo la Corte d'Appello, sebbene la decorrenza dell'iscrizione d'ufficio sia retroattiva, ossia a partire da gennaio 2014, la relativa deliberazione è stata adottata successivamente. Ne consegue che:

  • la ricorrente​ non avrebbe potuto inoltrare la domanda di indennità di maternità prima della data di comunicazione della delibera, né avrebbe potuto sapere che l'iscrizione con effetto retroattivo avrebbe avuto decorrenza da gennaio 2014;
  • la ricorrente​ bene ha agito per il fatto di aver presentato la predetta domanda successivamente alla delibera di iscrizione d'ufficio;
  • tale domanda, sebbene presentata oltre il termine di 180 giorni dal parto, sarebbe legittima e riguarderebbe l'indennità di maternità interamente maturata nell'anno 2014 (i due mesi antecedenti il parto ed i tre successivi); anno per cui opererebbe la copertura assistenziale garantita dal pagamento dell'intero contributo minimo obbligatorio annuale.

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, la Corte d'Appello adita ha respinto l'impugnazione di Cassa forense avente ad oggetto la riforma della sentenza di primo grado con cui è stata accolto il ricorso della professionista.

 

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