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Con l'ordinanza n. 11431 dello scorso 15 giugno, la VI sezione civile della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un legale che, dopo aver patrocinato un ente in una causa giudiziaria, si doleva per non aver ancora visto corrisposto il compenso ad esso spettante.
Si è difatti ritenuta corretta la decisione del Tribunale che aveva negato l'esigibilità del compenso dovuto, per non aver l'avvocato riconsegnato all'Ente gli atti di causa, così come era stato espressamente pattuito in un contratto concluso tra le parti prima dell'inizio dell'attività giudiziaria, laddove l'Ente aveva subordinato il diritto al compenso alla consegna della documentazione attestante l'attività istruttoria espletata e l'effettiva partecipazione del legale alle udienze.
Il caso sottoposto all'attenzione della Cassazione prende avvio dalla domanda presentata da un legale, volta ad ottenere il compenso ad esso spettante per alcune prestazioni di assistenza legale svolte in favore dell'Ente autonomo Volturno s.r.l..
Il Tribunale di Nola rigettava la domanda proposta: secondo il Tribunale, infatti, il compenso dell'attività svolta dal legale trovava la sua regolamentazione nel contratto concluso tra le parti, ove si subordinava la sua corresponsione alla condizione sospensiva della consegna, entro venti giorni dal deposito della sentenza, degli atti di causa, consistenti nella copia conforme della sentenza, nella produzione di parte e dei verbali di causa.
Alla luce di tanto il giudicante riteneva che la pretesa creditoria non fosse esigibile, per non avere l'istante consegnato la documentazione richiesta, né potendo la stessa essere surrogata dalla produzione della sentenza che ha definito il giudizio.
Ricorrendo in Cassazione, il legale eccepiva violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1337, 1353, 1366, 1375 e 1460 c.c., nonché dell'art. 2 della Costituzione, oltre che violazione dei criteri di interpretazione della volontà contrattuale di cui agli artt. 1362 c.c..
A tal fine il ricorrente evidenziava come il Tribunale, nell'affermare la sussistenza di una condizione sospensiva al cui realizzarsi sarebbe divenuta esigibile la prestazione al pagamento in favore del ricorrente, non aveva considerato che condizione sospensiva è quella alla quale viene subordinata l'efficacia iniziale del contratto, e non anche di una delle obbligazioni in un rapporto sinallagmatico; nel caso di specie, inoltre, mancava il presupposto della condizione sospensiva, ovvero la presenza di un evento futuro ed incerto, non potendosi considerare tale la mancata trasmissione della produzione di parte e la copia dei verbali di causa.
Da ultimo si evidenziava come la lettura del Tribunale si ponesse in contrasto con la previsione del termine di giorni venti per la trasmissione della documentazione, con il principio di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto e con la necessaria interpretazione integrale e sistematica del contratto di affidamento dell'incarico.
La Cassazione non condivide le doglianze sollevate del ricorrente.
La Corte premette che, che sebbene sia improprio parlare di condizione sospensiva in relazione all'adempimento della consegna degli atti di causa, non essendo tale condizione un "avvenimento futuro e incerto" ai sensi dell'art. 1353 c.c., sicché la mancata trasmissione della documentazione non incide sull'efficacia del vincolo negoziale, ma solo sul tempo dell'adempimento della specifica prestazione del pagamento, cionondimeno correttamente il Tribunale ha affermato la non esigibilità del pagamento a fronte della mancata consegna degli atti di parte e dei verbali di causa.
Nel caso di specie, infatti, il ricorrente si era limitato a produrre la sola sentenza, dalla cui lettura non era dato evincere né quale fosse stata l'attività istruttoria espletata, né se il legale avesse effettivamente partecipato alle udienza; alla luce di tanto – dovendo la documentazione essere esibita a pena di esigibilità della prestazione afferente ai compensi – ineccepibile è stato il rigetto della domanda rebus sic stantibus.
In conclusione, la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della società controricorrente e al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.
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