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Avvocato, doveri e codice di condotta

congressi

 L'avvocato ha più doveri del comune cittadino?

Questo il quesito a cui ha risposto il Consiglio nazionale forense, dichiarando che per la funzione sociale che svolge, all'avvocato è richiesto un codice di condotta più severo di quello del comune cittadino.

Difatti, egli ha il dovere di comportarsi in ogni situazione con la dignità ed il decoro.

Tale parere è stato espresso dal CNF con la sentenza n. 156/2022 pubblicata sul sito del codice deontologico.

Nella vicenda, il protagonista è un avvocato sanzionato dal Consiglio di Disciplina di Milano con la censura per alcune affermazioni rese nel corso di una trasmissione televisiva alla quale era stato invitato a partecipare come opinionista. 

 Per il CDD, il legale si era reso colpevole di alcune violazioni tra cui i doveri di probità dignità e decoro di cui all' art. 9, comma 2, codice deontologico, il dovere di segretezza e riservatezza di cui all'art. 28 codice deontologico e i doveri da rispettare nei rapporti con gli organi di informazione e nel corso di attività di comunicazione di cui all'art. 57 codice deontologico.

Il COA ritiene la sanzione troppo lieve e chiede l'applicazione della sospensione.

L'avvocato chiede al CNF di essere prosciolto dagli addebiti per cui è stato sanzionato per insussistenza della violazione contestata, lievità e scusabilità del fatto ovvero, in subordine, di applicare la sanzione meno afflittiva dell'avvertimento.

 Il Consiglio ritiene non convincente la motivazione del CDD il quale, in considerazione di quella che viene riconosciuta come una "quantomeno formale resipiscenza espressa" nel corso della trasmissione successiva ha ritenuto equo comminare la sanzione della censura.

I comportamenti, tutti, tenuti dall'avvocato infatti "appaiono di notevolissima gravità, tali da trasmettere all'uditorio non specializzato della rete televisiva un messaggio totalmente fuorviante rispetto alla funzione dell'avvocato e tale da portare ad una totale compromissione del concetto del diritto costituzionalmente garantito al giusto processo.

Conseguentemente il CNF rigetta il ricorso e in accoglimento del ricorso del COA ritiene congrua l'applicazione della sanzione edittale, della sospensione dall'esercizio della professione per mesi due.

 

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