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Processo amministrativo: ancora valide le notifiche presso la segreteria del TAR.

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 Il Consiglio di Stato, con sentenza n.6573/2023, ha dichiarato irricevibile, per decorrenza del termine per l'impugnazione, il ricorso proposto nei confronti di una sentenza del TAR notificata in copia autentica alla controparte (un ente comunale) presso la segreteria del TAR Lazio, ove tale parte risultava domiciliata.

Secondo i giudici di palazzo Spada, ai processi amministrativi ancora pendenti alla data del 1 gennaio 2017, non si applica la previsione normativa di cui all'art. 125 c.p.c., come modificato dall'art. 45-bis, comma 1, del decreto legge n. 90 del 2014, convertito dalla legge n. 114 del 2014, in virtù del quale le notificazioni e le comunicazioni vanno eseguite al domicilio digitale di cui ciascun avvocato e la notifica effettuata presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario innanzi al quale pende la lite sarebbe da ritenersi nulla.

In conseguenza di tale esclusione, nei giudizi davanti ai tribunali amministrativi regionali, instaurati ed ancora pendenti alla data del 1 gennaio 2017, la parte, se non elegge domicilio nel comune sede del tribunale amministrativo regionale o della sezione staccata dove pende il ricorso, si intende domiciliata, ad ogni effetto, presso la segreteria del tribunale amministrativo regionale o della sezione staccata. 

Nel caso deciso dal Consiglio di Stato, la sentenza era stata notificata in data 27 luglio 2017 presso la segreteria del T.A.R. Lazio, data in cui era ancora vigente la regola contenuta nell'art. 25, comma 1 lett. a) c.p.a. ed in base alla quale nei giudizi davanti ai tribunali amministrativi regionali, la parte, se non elegge domicilio nel comune sede del tribunale amministrativo regionale o della sezione staccata dove pende il ricorso, si intende domiciliata, ad ogni effetto, presso la segreteria del tribunale amministrativo regionale o della sezione distaccata.

Dunque, la notifica, validamente eseguita presso la segreteria del T.a.r., è stata ritenuta idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione di 60 giorni. 

 

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