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Con l'ordinanza n. 19753 dello scorso 22 settembre, la VI sezione civile della Corte di Cassazione – chiamata a pronunciarsi su un regolamento di competenza vertente in materia di compensi professionali dovuti a un avvocato – ha ribadito la competenza funzionale e inderogabile del Giudice di Pace nel caso di opposizione a un decreto ingiuntivo ottenuto dal giudice onorario.
Si è difatti statuito che nel caso in cui il legale chieda al Giudice di Pace l'emissione di un decreto ingiuntivo per il pagamento dei propri compensi, è salva, per la fase dell'opposizione, la competenza del Giudice di pace che ha emesso il decreto ingiuntivo.
Il caso sottoposto all'attenzione della Cassazione prende avvio dalla domanda presentata da un legale, volta ad ottenere il compenso ad esso spettante per alcune prestazioni di assistenza legale svolte in favore di un cliente.
Il Giudice di Pace di Velletri accoglieva il ricorso ed emetteva un decreto ingiuntivo.
Il Tribunale di Velletri, adito dal cliente in sede di opposizione, dichiarava la propria incompetenza in favore del Giudice di Pace di Velletri, quale giudice funzionalmente competente per aver emesso il decreto ingiuntivo.
Il cliente proponeva, quindi, ricorso per regolamento di competenza, con cui censurava la dichiarazione di incompetenza territoriale adottata dal Tribunale.
A tal fine il ricorrente evidenziava come – ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del d.lgs. 150/2011, nella parte in cui prevede che le controversie aventi ad oggetto il pagamento delle prestazioni professionali degli avvocati sono regolate dal rito sommario – la competenza sarebbe appartenuta esclusivamente al Tribunale in composizione collegiale, indipendentemente dalle modalità di introduzione del giudizio.
La Cassazione non condivide le doglianze sollevate del ricorrente.
La Corte premette che l'opposizione a decreto ingiuntivo è devoluta, ai sensi dell'art. 645 c.p.c. alla cognizione del giudice che ha emesso l'ingiunzione: trattasi, questa, di competenza funzionale del giudice che ha emesso il provvedimento, inderogabile ed immodificabile, anche per ragioni di litispendenza, continenza o connessione.
Con specifico riferimento al caso di opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace per il pagamento delle competenze professionali dell'avvocato, la competenza funzionale del Giudice di Pace è stata affermata dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 4485 del 23/02/2018: in quella pronuncia si è specificato che l'avvocato – per richiedere il pagamento dei compensi professionali maturati – può procedere o con un ricorso ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c. (che dà luogo ad un procedimento sommario "speciale" disciplinato dagli articoli 3, 4 e 14 del d.lgs. 150/2011) oppure con decreto ingiuntivo; in relazione alla successiva eventuale opposizione, pur proponibile ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c., è stata fatta salva l'applicazione degli artt. 648, 649, 653 e 654 c.p.c..
Difatti, la sentenza citata, nell'affrontare l'ipotesi in cui il legale chieda al Giudice di Pace l'emissione di un decreto ingiuntivo per il pagamento dei propri compensi, ha fatto in ogni caso salva, per la fase dell'opposizione, la competenza del Giudice di pace che ha emesso il decreto ingiuntivo.
Le sezioni semplici si sono uniformate a tale principio, ribadendo che il procedimento sommario, previsto dagli artt. 702-bis c.p.c. e ss. è applicabile esclusivamente alle controversie di competenza del tribunale in composizione monocratica, con la conseguenza che in tutte le ipotesi in cui la competenza appartenga alla competenza del giudice di pace, non se ne può invocare l'applicazione.
Ne deriva, pertanto, che – a prescindere se le controversie siano state o meno introdotte con lo strumento di cui all'art. 702-bis c.p.c. – nel caso di opposizione, la controversia spetta comunque al giudice funzionalmente competente, che, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal giudice di pace, è appunto il giudice di pace.
In conclusione, la Corte rigetta il ricorso per regolamento di competenza e dichiara la competenza funzionale del Giudice di Pace di Velletri, innanzi al quale rimette le parti anche per le spese del giudizio di legittimità.
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