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Obbligo di assistenza familiare. Si configura il reato anche se il soggetto adempie solo parzialmente.

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 L'articolo 570 bis codice penale, disciplina il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, che si realizza anche allorquando il soggetto obbligato adempie solo in parte alle proprie obbligazioni verso moglie e figli.

Difatti, con la separazione o divorzio, il giudice pone a carico di uno dei coniugi l'obbligo di versare una somma a favore dell'altro e dei figli minori.

Se il soggetto non adempie o decide autonomamente di ridurlo adempiendo solo in parte, commette il reato di cui all'articolo 570 bis codice penale.

Queste le precisazioni contenute nella sentenza della Cassazione n. 43032/2022 in una causa riguardante la condanna di un uomo per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare.

D'altra parte la Corte di appello ha richiamato più volte il principio per cui il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, si configura anche quando il soggetto decide autonomamente di autoridursi il mantenimento poiché il soggetto non ha il potere di decidere da solo la somma da versare rispetto a quanto deciso dal giudice. 

 Nel caso in questione, l'uomo contesta la condanna, in quanto afferma di essersi occupato per periodi continuativi dei figli mantenendoli.

Difatti, l'uomo avrebbe versato alla donna,  somme di denaro avendo ella avuto difficoltà economiche legate ad un lungo periodo di disoccupazione, durante il quale l'uomo non si è mai disinteressato dei figli.

La Cassazione rigetta il motivo con cui l'imputato tenta di giustificare il proprio inadempimento, in quanto afferma, l'imputato non ha allegato di trovarsi in uno stato di impossibilità assoluta di adempiere.

Ma occupiamoci meglio del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare. 

Si configura allorquando si realizzino una delle tre diverse condotte previste dall'articolo 570 del codice penale.

Tra queste,  il comportamento di chi fa mancare mezzi di sussistenza ai discendenti minori oppure inabili al lavoro, agli ascendenti, o al coniuge il quale non sia legalmente separato per sua colpa, che sicuramente costituisce tra le tre fattispecie, il reato più frequentemente contestato. 

 Per quel che attiene alla condotta, secondo l'opinione pressoché unanime di dottrina e giurisprudenza, il concetto di sussistenza, andrebbe inteso nel senso di soddisfazione delle basilari esigenze di vita: perciò, non soltanto vitto e alloggio, ma anche spese di vestiario, visite mediche, istruzione e cioè quanto oggi viene ricompreso normalmente all'interno delle spese che si intendono soddisfare con l'assegno di mantenimento.

Nel caso di violazione di cui all'art. 570 c.p. la procedibilità del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare varia a seconda della specifica condotta contestata.

Difatti, si procede a querela della persona offesa tranne nel caso di malversazione o dilapidazione dei beni del figlio minore e del caso in cui si fanno mancare mezzi di sussistenza a un minore, nel qual caso di procede d'ufficio.

L'art. 570 c.p., che punisce la violazione degli obblighi di assistenza familiare, sanziona anche la condotta di chi non assiste moralmente i figli e rischia quindi la condanna penale il papà che li frequenta sporadicamente.

Pertanto, rischia il padre che, oltre a far mancare i mesi di sussistenza ai figli piccoli e alla moglie, si disinteressa della prole. 

 

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