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Avvocati: il cumulo dei contributi e la ricongiunzione di tutte le contribuzioni

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La totalizzazione

L'avvocato ha la possibilità di cumulare i contributi per il conseguimento, oltre che delle pensioni di vecchiaia, di inabilità, anche della pensione di anzianità. Questa facoltà fa capo all'istituto della totalizzazione [1]. In queste ipotesi l'Inps, e non le singole gestioni, è l'ente previdenziale che eroga le quote che sono liquidate dalle predette singole gestioni, previa stipulazione di apposite convenzioni con gli enti interessati (Cass. civ. Sez. lavoro, n. 2225/2019)..

La totalizzazione è attuata secondo le regole del sistema contributivo a condizione che:

  • i periodi di contribuzione siano considerati tutti e per intero;
  • il professionista possieda i requisiti quali l'età anagrafica e l'anzianità contributive, nonché gli ulteriori requisiti richiesti per l'accesso alla pensione vecchiaia;
  • l'avvocato si sia cancellato dall'albo.

(Cass. civ. Sez. lavoro, n. 2225/2019).

«Quest'ultima condizione è stata ritenuta conforme alla Costituzione (artt. 3 e 4, art. 35, comma 1, e art. 38, comma 2) in quanto, analogamente alla pensione di anzianità dei lavoratori subordinati, costituisce una forma di riconoscimento e premio per, quanti hanno adempiuto il dovere prescritto dall'art. 4, comma 2, Cost.». In buona sostanza tale condizione garantisce «un anticipo del godimento della pensione concesso in considerazione del presumibile logoramento psico-fisico sopravvenuto dopo un lungo periodo di attività professionale per effetto di una "ibera scelta dell'interessato subordinata alla cessazione dell'attività lavorativa per quasi tutti i lavoratori, subordinati ed autonomi» (v. Corte cost. nn. 73/1992, 362/1997, richiamta da Cass. civ. Sez. lavoro, n. 2225/2019). 

La totalizzazione può essere richiesta anche dai familiari superstiti purché:

  • l'assicurato sia deceduto prima di conseguire il diritto alla pensione;
  • sussistano tutti i requisiti richiesti dall'ente previdenziale cui era iscritto al momento del decesso.

La ricongiunzione

«Al lavoratore dipendente, pubblico o privato, o al lavoratore autonomo, che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per liberi professionisti, è data facoltà, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, di chiedere la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le sopracitate forme previdenziali, nella gestione cui risulta iscritto in qualità di lavoratore dipendente o autonomo. Analoga facoltà è data al libero professionista che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per lavoratori dipendenti, pubblici o privati, o per lavoratori autonomi, ai fini della ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le medesime forme previdenziali, nella gestione cui risulta iscritto in qualità di libero professionista.Sono parimenti ricongiungibili i periodi di contribuzione presso diverse gestioni previdenziali per liberi professionisti» [2].

La domanda di ricongiunzione può essere presentata una sola volta e può essere proposta anche dai superstiti entro due anni dal decesso dell'interessato a condizione che quest'ultimo non sia decaduto dal relativo diritto.  

 Una volta accolta la domanda di ricongiunzione, occorrerà procedere al relativo pagamento:

  • in un'unica soluzione;
  • con rateizzazione.

Qualora l'avvocato sia deceduto prima del perfezionamento del procedimento di ricongiunzione, gli eredi possono:

  • procedere a pagare di quanto dovuto per la ricongiunzione;
  • interrompere il pagamento e chiedere la restituzione di quanto già versato dall'avvocato.

Si ritiene decaduto dal diritto alla ricongiunzione l'avvocato che:

  • dopo 60 giorni dalla ricezione della comunicazione non provvede al pagamento dell'importo dovuto o formula una richiesta di rateizzazione di misura inferiore a quella dovuta;
  • risulta inadempiente per mancato pagamento del dovuto o delle rate o effettui un pagamento parziale, senza completare il pagamento della rateizzazione. In quest'ultimo caso, il professionista avrà diritto al rimborso dell'importo sino a quel momento versato, senza interessi.

La ricongiunzione nella giurisprudenza

È stato ritenuto che l'avvocato titolare di pensione di anzianità può chiedere la ricongiunzione per l'attività prestata come insegnante nelle materie giuridiche entro un anno dalla cessazione dell'iscrizione delle materie giuridiche (Tribunale di Sassari, sentenza 1 dicembre 1999).


Note

[1] D.Lgs. n. 42/2006.

[2] Legge n. 45/1990.

 

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