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Avvocati: divieto di cancellazione se in corso un procedimento disciplinare.

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 Esiste un divieto di pronunciare la cancellazione dall'albo degli avvocati, anche se richiesta dallo stesso, nel caso di apertura di un procedimento disciplinare a carico dell'avvocato.

Precisamente tale divieto vige dal giorno dell'invio degli atti al consiglio di disciplina, da questo momento non può più essere deliberata la cancellazione dall'albo.

Anche la richiesta volontaria di cancellazione presentata dall'avvocato non può sospendere il procedimento penale o disciplinare in corso e quindi non può neanche avere effetto sospensivo del giudizio relativo alla radiazione.

Così è stato deciso dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza 7 agosto 2023, n. 23990.

 Il fatto riguardava la vicenda di un avvocato che aveva utilizzato espressioni offensive nei confronti di un magistrato, per tale ragione veniva disposto un provvedimento di cancellazione dall'albo, poi impugnato dallo stesso.

Durante l'udienza, dopo il ricorso di cui sopra, veniva discusso altresì un distinto ricorso avverso altro provvedimento disciplinare con il quale era stata disposta la radiazione per violazione del dovere di impostare i rapporti con i magistrati con rispetto.

Il ricorso contro il provvedimento di radiazione veniva rigettato nel merito, avendo il giudice disciplinare ritenuto che le espressioni utilizzate superassero senza ombra di dubbio i limiti della critica, sia pur aspra, all'operato di un'autorità giudiziaria e apparissero senz'altro meritevoli della sanzione disciplinare della radiazione, stante la quantità di procedimenti disciplinari a carico del medesimo.

 Il ricorrente evidenzia che, avendo rinunziato all'impugnazione avverso la cancellazione, non risultava iscritto all'albo professionale nel momento in cui si era discussa la sua radiazione, di conseguenza non aveva neanche titolo per presenziare all'udienza, non essendo più iscritto all'albo forense.

Pertanto, avendo rinunciato ad impugnare il provvedimento di cancellazione, il ricorso con cui si impugnava la radiazione non avrebbe dovuto essere neppure fissato.

Queste le motivazioni del ricorrente, ma, malgrado tale rinuncia, il Consiglio Nazionale Forense riteneva di fissare nella medesima udienza la discussione in ordine sia al ricorso avverso la cancellazione sia avverso il provvedimento di radiazione.

In conclusione, per il ricorrente, il procedimento avente ad oggetto la radiazione doveva essere dichiarato estinto, quanto meno perché la decisione relativa alla cancellazione era stata adottata prima della decisione in merito alla radiazione.

Le Sezioni Unite hanno ritenuto infondato il motivo di impugnazione.

La legge professionale regola difatti il rapporto tra la cancellazione dall'albo, sia volontaria che officiosa e i procedimenti disciplinari a carico degli avvocati.

Una volta avviato un procedimento disciplinare, esso deve proseguire e non può' essere evitato neppure nel caso di cancellazione dall'albo, che, comunque, nelle more non può essere disposta.

 

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