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Con l'ordinanza n. 22604 depositata lo scorso 16 ottobre, la VI sezione civile della Corte di Cassazione ha respinto l'istanza di una donna volta ad ottenere la corresponsione dall'ex marito di un assegno divorzile.
I giudici hanno valorizzato il dato per cui la donna aveva instaurato una relazione di fatto con un altro uomo, caratterizzata da ufficialità e fondata sulla quotidiana frequentazione con periodi più o meno lunghi di piena ed effettiva convivenza, così integrando in concreto la fattispecie della cd. famiglia di fatto.
Nel caso sottoposto all'attenzione della Cassazione, il Tribunale di Reggio Calabria – pronunciando la separazione di una coppia di coniugi – poneva a carico del marito l'obbligo di corrispondere alla moglie, un assegno di Euro 700 mensili, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat.
Instauratosi il giudizio volto a dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il medesimo Tribunale negava la corresponsione di un assegno divorzile alla donna, essendo emerso come la stessa – medio tempore – avesse intrapreso una stabile relazione con un altro uomo.
In particolare, all'esito dell'istruttoria, risultava provato il rapporto sentimentale pluriennale e consolidato tra l'ex moglie e il nuovo compagno, caratterizzato da ufficialità e fondato sulla quotidiana frequentazione con periodi più o meno lunghi di piena ed effettiva convivenza, così integrando in concreto la fattispecie della cd. famiglia di fatto.
La Corte d'appello di Reggio Calabria, riformando la pronuncia di primo grado, poneva a carico dell'ex marito l'obbligo di corrispondere alla moglie, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970, un assegno divorzile di Euro 400.
Secondo il collegio di appello, infatti, dall'istruttoria espletata in primo grado non si evincevano quei caratteri di continuità e stabilità che rappresentano il primo stadio necessario, sebbene non sufficiente, per ipotizzare la creazione di una nuova famiglia di fatto, secondo il valore ed il significato attribuiti al concetto dalla migliore giurisprudenza.
Ricorrendo in Cassazione, l'uomo denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, per aver la Corte territoriale, pur esaminando lo stesso materiale probatorio del Tribunale, espresso un convincimento opposto, in ordine alla sussistenza dei connotati di stabilità e continuità della convivenza more uxorio tra l'ex moglie e suo compagno, senza spiegarne le ragioni fattuali e giuridiche.
A tal riguardo il ricorrente censurava la motivazione della sentenza per assenza o apparenza, nonché l'illogicità e contraddittorietà, per aver operato un mero e apodittico richiamo alla giurisprudenza formatasi in tema di rilevanza della famiglia di fatto, senza rilevare che dall'istruzione probatoria erano emersi presupposti fattuali sufficienti ad integrare le connotazioni di stabilità e continuità caratterizzanti la famiglia di fatto, avendo la nuova coppia assunto impegni reciproci di assistenza morale e materiale.
La Cassazione condivide le difese formulate dal ricorrente.
Gli Ermellini evidenziano come il vizio di motivazione denunciato con riferimento all'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, ricorre quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento.
Con specifico riferimento al caso di specie, gli Ermellini rilevano come la sentenza impugnata – pur ricostruendo i fatti sulla base delle stesse evidenze istruttorie compiute in primo grado – sia giunta a conclusioni del tutto opposte rispetto a quelle del Tribunale, senza evidenziare le ragioni della ritenuta assenza di continuità e stabilità della relazione sentimentale, ricostruita, in primo grado, come pluriennale, consolidata, ufficializzata, di quotidiana frequentazione e caratterizzata da periodi più o meno lunghi di piena ed effettiva convivenza.
La Cassazione sottolinea, altresì, la contraddittorietà della sentenza impugnata che, nel quantificare il contributo dell'assegno divorzile, lo ha ridotto rispetto a quanto stabilito in sede di separazione proprio in ragione della nuova stabile e consolidata relazione affettiva dell'ex moglie con un nuovo compagno, sebbene si fosse in precedenza esclusa la sussistenza, nel caso concreto, delle connotazioni di stabilità e continuità di quella relazione.
Alla luce di tanto, la Cassazione accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Reggio Calabria, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.
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