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Con l'ordinanza n. 11472 dello scorso 30 aprile, la VI sezione civile della Corte di Cassazione ha escluso l'obbligo per un padre di continuare a versare l'assegno di mantenimento alla figlia maggiorenne, in quanto la stessa, essendo diventata avvocato, svolgeva, di fatto, un'attività lavorativa tale da renderla indipendente economicamente.
Il caso sottoposto all'attenzione della Corte prende avvio con l'instaurazione di un giudizio di divorzio di una coppia di coniugi, in relazione alla quale il Tribunale di Lecce imponeva a un padre il versamento mensile di un assegno di mantenimento della moglie ed alla figlia trentaduenne, non ancora indipendente economicamente.
La Corte di Appello di Lecce, riformando la pronuncia di primo grado, revocava l'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento alla figlia che, essendo divenuta avvocato, era di fatto autosufficiente.
Ricorrendo in Cassazione, la figlia avvocato censurava la decisione per violazione e falsa applicazione dell'art. 132 c.p.c., per avere il giudice di merito ritenuto la ricorrente essere autosufficiente perché avvocato abilitata all'esercizio della professionale forense mentre, al contrario, non risultava provato in alcun modo che la stessa, benché avvocato, avesse raggiunto la propria indipendenza economica.
La Cassazione non condivide la posizione della ricorrente.
In tema di obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni, la giurisprudenza ha più volte precisato che la dichiarazione della cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni che non siano ancora autosufficienti deve essere suffragata da un accertamento di fatto che abbia riguardo all'acquisizione di una condizione di indipendenza economica, all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto.
In tale indagine il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso, e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni che devono tuttavia essere compatibili con le condizioni economiche dei genitori.
Con specifico riferimento al caso di specie, la Cassazione evidenzia come la sentenza impugnata abbia ampiamente motivato, ben oltre il "minimo costituzionale", in ordine all'insussistenza dei presupposti per il versamento dell'assegno di mantenimento.
Difatti, si è correttamente accertato che, all'epoca della decisione, la ragazza non aveva dimostrato di non svolgere alcuna attività lavorativa tale da renderla indipendente economicamente; al contrario la ricorrente, di 32 anni, risultava essere abilitata allo svolgimento della professione di avvocato, avviata alla libera professione, titolare di una ditta individuale ed uno studio legale in locazione, oltre che di due autovetture di un certo livello (Audi A2 e Mercedes classe A del 2016 e 2017).
In conclusione, la Cassazione rigetta il ricorso con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio
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