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Il dovere di restituzione della documentazione al cliente: conseguenze in caso di violazione
Tra i doveri che incombono sull'avvocato rileva menzionare quello della restituzione della documentazione ove richiesta dal cliente o dalla parte assistita [1]. In buona sostanza, il professionista, ogni qualvolta la parte ne faccia richiesta, deve procedere alla «consegna di copia di tutti gli atti e i documenti, anche provenienti da terzi, concernenti l'oggetto del mandato e l'esecuzione dello stesso sia in sede stragiudiziale che giudiziale», ad eccezione della corrispondenza riservata scambiata con i colleghi secondo il disposto di cui all'art. 48, terzo comma, del codice deontologico forense. Il dovere di restituzione in questione deve essere assolto senza ritardo e perché possa essere ritenuto adempiuto non è sufficiente:
La violazione del dovere di restituzione comporta l'applicazione della sanzione dell'avvertimento e ciò anche ove il professionista «abbia provveduto a riconsegnare la documentazione a seguito della formale diffida impartita dall'Ordine e, con colpevole ritardo, dopo ben oltre tre mesi dalla rinunzia al mandato, a nulla rilevando il fatto che il comportamento tenuto dall'avvocato non abbia di fatto danneggiato i clienti, non incorsi in decadenze o preclusioni di sorta» (CNF, sentenza n. 104/2011).
La documentazione va consegnata anche quando il cliente non abbia corrisposto le spese legali (CNF, sentenza n. 257/2017). In tale ipotesi, se l'avvocato subordina la consegna della documentazione al pagamento delle sue spettanze, incorrerà in un illecito deontologico sanzionabile con la censura. Infatti è «estremamente disdicevole e lesivo della reputazione e dignità dell'ordine forense condizionare la restituzione di atti e documenti al pagamento di sia pur dovute spettanze professionali, in quanto l'ordinamento della professione forense non prevede un diritto di ritenzione». Nell'ipotesi in cui il cliente sia inadempiente, l'avvocato può avvalersi di tutti mezzi previsti dalla legge e dall'ordinamento professionale per il soddisfacimento del proprio credito (CNF, sentenza, n. 20/2008).
Il dovere di restituzione della documentazione nella prassi
Si ritiene che:
Note
[1] Art. 33 Codice deontologico forense:
«1. L'avvocato, se richiesto, deve restituire senza ritardo gli atti e i documenti ricevuti dal cliente e dalla parte assistita per l'espletamento dell'incarico e consegnare loro copia di tutti gli atti e documenti, anche provenienti da terzi, concernenti l'oggetto del mandato e l'esecuzione dello stesso sia in sede stragiudiziale che giudiziale, fermo restando il disposto di cui all'art. 48, terzo comma, del presente codice. 2. L'avvocato non deve subordinare la restituzione della documentazione al pagamento del proprio compenso. 3. L'avvocato può estrarre e conservare copia di tale documentazione, anche senza il consenso del cliente e della parte assistita. 4. La violazione del dovere di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento. La violazione del divieto di cui al comma 2 comporta l'applicazione della censura».
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Il mio nome è Rosalba Sblendorio. Sono una persona estroversa e mi piace il contatto con la gente. Amo leggere, ascoltare musica e viaggiare alla scoperta delle bellezze del nostro territorio. Adoro rigenerarmi, immergendomi nella natura e per questo, quando posso, partecipo ad escursioni per principianti. Ho esercitato la professione da avvocato nel foro di Bari. Per molti anni ho collaborato con uno Studio legale internazionale, specializzato in diritto industriale, presso il cui Ufficio di Bari sono stata responsabile del dipartimento civile e commerciale. Mi sono occupata prevalentemente di diritto civile, diritto commerciale e diritto della proprietà intellettuale.