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Giudizio di ottemperanza e Legge Pinto: esente da contributo unificato il difensore antistatario?

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Riferimenti normativi: Art.19 D.Lgs. n. 546/92 - Art.248 D.P.R.n.115/2002 - Art.93 c.p.c.

Focus: E' esente da contributo unificato il giudizio di ottemperanza, proposto dal difensore antistatario, per l'esecuzione del decreto di indennizzo scaturente da irragionevole durata del processo? La Commissione Tributaria Regionale per la Campania, con sentenza n.571/2021si è pronunciata recentemente sulla questione ad essa sottoposta da avvocati antistatari ai quali era stato intimato il pagamento per omesso versamento del contributo unificato.

Principi generali: La legge Pinto (L. n.89/20) stabilisce, all'art.6, che per l'irragionevole durata di un processo, oltre i limiti temporali (da due a sei anni) previsti dall'ordinamento, chiunque può chiedere il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, derivanti dallo stesso, con un procedimento esente da contributo unificato. Il contributo unificato è la tassa sugli atti giudiziari che va pagata dal cittadino, attraverso l'avvocato che lo assiste in giudizio, per poter iscrivere a ruolo il giudizio che si intende avviare. L'omesso versamento del contributo anzidetto non invalida il procedimento intrapreso ma comporta solo una irregolarità fiscale il cui inadempimento è segnalato all'ufficio preposto al recupero del credito con successivo affido della pratica all'Agenzia delle Entrate - Riscossione che procederà all'iscrizione a ruolo dello stesso. Antistatario è l'avvocato che, ai sensi dell'art.93 c.p.c., dichiara di aver assistito il proprio cliente senza aver riscosso gli onorari e anticipando le spese di giudizio, il quale può chiedere che, in caso di esito vittorioso del giudizio, il giudice condanni la controparte a pagare le spese legali direttamente in suo favore. Ciò premesso, poiché negli anni si è assistito a ritardi anche nei pagamenti degli indennizzi dovuti a titolo di risarcimento ex legge Pinto si è reso necessario il ricorso al giudizio di ottemperanza dei relativi decreti passati in giudicato. 

Nel caso di specie, gli avvocati antistatari avevano esperito un giudizio di ottemperanza del decreto di indennizzo passato in giudicato, emesso dalla Corte di Appello di Napoli, che condannava il Ministero dell'Economia e Finanza al pagamento delle spese e competenze del procedimento in loro favore, a conclusione di un procedimento promosso per l'equa riparazione derivante dall'illegittima durata del processo. Gli avvocati antistatari non versavano, però, il contributo unificato dovuto per iscrivere a ruolo il ricorso per ottemperanza. Pertanto, a seguito di tale omesso versamento, il Dirigente del T.A.R.Campania intimava loro il pagamento della somma di 300 euro per il dovuto contributo unificato. Essi impugnavano il provvedimento di intimazione dinanzi alla Commissione tributaria provinciale per violazione di legge ed eccesso di potere, sostenendo che il procedimento ex art.3 della legge Pinto è esente dal pagamento del contributo unificato ed analoga esenzione è prevista per il giudizio di ottemperanza del giudicato proposto dinanzi al TAR. Il TAR Campania si costituiva in giudizio controdeducendo che l'esenzione del contributo unificato per i giudizi volti ad ottenere l'equa riparazione era estesa anche ai giudizi amministrativi, proposti dai soggetti che lamentavano la durata irragionevole del processo, ma non ai giudizi di ottemperanza proposti dai difensori antistatari per l'effettivo pagamento delle proprie competenze professionali.

Il ricorso veniva, perciò, rigettato dalla Commissione tributaria provinciale che, condannando il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, riteneva che l'esenzione dal versamento del contributo unificato non può estendersi anche al giudizio di ottemperanza proposto dal difensore antistatario in quanto le norme che dispongono agevolazioni o esenzioni sono di stretta interpretazione e non possono estendersi analogicamente a fattispecie non specificamente previste. La sentenza veniva impugnata in secondo grado dai procuratori antistatari che eccepivano la violazione delle istruzioni in materia di contributo unificato nel processo amministrativo, contenute nella circolare del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa del 10.01.2011 e nella Carta dei Servizi 2017 del T.A.R.Puglia Lecce, dal cui combinato disposto emergeva l'assenza di distinzione tra giudizi di ottemperanza per l'esecuzione di decreti di liquidazione di indennizzi a favore delle parti e dei giudizi proposti dai difensori antistatari. Il TAR Campania, a sua volta, si costituiva chiedendo la conferma della sentenza di primo grado. La Commissione tributaria regionale per la Campania ha evidenziato che "allo stato non c'è una norma che preveda l'esenzione del versamento del contributo unificato per il giudizio di ottemperanza proposto dall'Avvocato, nella qualità di antistatario dei compensi liquidati in suo favore nell'ambito del giudizio per l'equa riparazione proposto nell'interesse del proprio assistito". Di conseguenza, sulla scorta del principio del divieto di applicazione analogica delle norme che fissano le fattispecie imponibili e le relative esenzioni, la Commissione ha condiviso l'orientamento espresso dai giudici di prime cure ed ha condannato i ricorrenti al pagamento del contributo, confermando la sentenza di primo grado.

 

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