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Mancata esecuzioni delle sentenze da parte del Ministero dell’Istruzione e giudizio di ottemperanza.

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 La vicenda in questione trae origine dalla mancata esecuzione di una sentenza del Tribunale di Roma sezione lavoro con cui il Ministero dell'Istruzione veniva condannato a corrispondere le retribuzioni maturate dalla ricorrente dal 01.09.2010 al 09.10.2013, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali fino al saldo.

Nonostante ciò, la ricorrente non riusciva ad ottenerle ed allora chiede l'intervento del Tar Lazio.

Il collegio giudicante, innanzitutto verificata la sentenza del Giudice del Lavoro, passata in giudicato e notificata e l'inerzia dell'Amministrazione resistente, nomina un commissario ad acta.

La peculiarità della predetta pronuncia consiste nella circostanza che il commissario ad acta nominato è direttamente nella persona del Direttore generale del Ministero resistente preposto alla Direzione generale competente per la materia oggetto del presente contenzioso.


 Egli senza facoltà di delega e senza compenso, provvederà a dare esecuzione alla sentenza indicata in motivazione, nel termine di 120 giorni, decorrente dalla scadenza del termine concesso all'amministrazione, previa richiesta del ricorrente.

Decisione presa con sentenza del 13.10.2023 n. 15208.

In che cosa consiste il giudizio di ottemperanza?

Si tratta di un procedimento per mezzo del quale è possibile ottenere un pagamento da parte della Pubblica Amministrazione.

Si ricorre al giudizio di ottemperanza qualora ci si trovi a essere creditori rispetto a una Pubblica Amministrazione e si voglia evitare il ricorso ai pignoramenti forzati, la cui procedura richiede in genere diverso tempo.

 In passato sussistevano diversi problemi relativamente alla situazione delle sentenze non passate in giudicato, che in base all'articolo 33 della legge T.A.R. sono automaticamente esecutive e per le quali non era invece possibile il giudizio di ottemperanza.

La situazione si è risolta con la legge numero 205 del 2000, che ha previsto un rimedio apposito, il quale conferisce al Tribunale poteri analoghi al giudice dell'ottemperanza riguardo a tali sentenze, sicché oggi, dal punto di vista della tutela del ricorrente, si ha una situazione sostanzialmente analoga per le sentenze passate in giudicato e per le sentenze non passate in giudicato.

 

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