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Con l'ordinanza n. 18528 depositata lo scorso 7 settembre, la VI sezione civile della Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla richiesta di un uomo di revisione dell'assegno divorzile, giustificata sulla base dell'avvenuta convivenza dell'ex moglie con altro uomo, ha negato la revoca, in quanto l'ex marito, già nelle more del giudizio di divorzio, era a conoscenza della datata relazione tra l'ex moglie e il nuovo compagno.
La Corte ha difatti precisato che l'attribuzione in favore di un ex coniuge dell'assegno divorzile non può essere rimessa in discussione in altro processo sulla base di fatti anteriori all'emissione della sentenza, ancorché ignorati da una parte, se non attraverso il rimedio della revocazione, nei casi eccezionali e tassativi di cui all'art. 395 c.p.c..
Nel caso sottoposto all'attenzione della Cassazione, il Tribunale di Ancona – pronunciando la cessazione degli effetti civili di un matrimonio contratto da una coppia di coniugi – poneva a carico del marito il pagamento di un assegno divorzile in favore dell'ex moglie.
A distanza di anni, l'uomo adiva nuovamente il Tribunale per ottenere la revisione delle condizioni di divorzio nei confronti della ex coniuge, deducendo la sussistenza di fatti sopravvenuti tali da legittimare la modifica delle precedenti statuizioni di cui alla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tal fine rilevava che l'ex moglie aveva avviato una convivenza con il nuovo compagno.
Il Tribunale rigettava la domanda di revoca dell'assegno divorzile, rilevando l'insussistenza di circostanze sopravvenute tali da incidere sul giudicato formatosi, posto che la presunta convivenza dell'ex moglie con il nuovo compagno non poteva in alcun modo considerarsi un fatto nuovo sopravvenuto, in quanto la relazione tra i due era nota a tutti ed andava avanti da più di 20 anni, ancor prima della sentenza di divorzio emessa nel 2002.
La Corte di Appello di Ancona confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale.
Ricorrendo in Cassazione, l'uomo denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 9 della legge 898/1970 per non aver la sentenza impugnata preso in considerazione la convivenza stabile dell'ex moglie con altro uomo, elemento, questo, idoneo a far venir meno il diritto all'assegno divorzile. A tal riguardo il ricorrente rilevava come suddetta convivenza doveva ritenersi un fatto sopravvenuto: sebbene sin dagli anni 80 era nota la frequentazione tra i due, solo nel 2012, successivamente alla pronuncia di divorzio, si era palesata la relazione, allorquando l'ex coniuge aveva lasciato la casa coniugale, per andare ad abitare con il nuovo compagno.
La Cassazione non condivide le difese formulate dalla ricorrente.
La Cassazione evidenzia come, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970, le sentenze di divorzio passano in cosa giudicata "rebus sic stantibus", rimanendo cioè suscettibili di modifica quanto ai rapporti economici o all'affidamento dei figli, in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi; diversamente la rilevanza dei fatti pregressi e delle ragioni giuridiche non addotte nel giudizio che vi ha dato luogo rimane esclusa in base alla regola generale secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile.
Ne consegue che l'attribuzione in favore di un ex coniuge dell'assegno divorzile non può essere rimessa in discussione in altro processo sulla base di fatti anteriori all'emissione della sentenza, ancorché ignorati da una parte, se non attraverso il rimedio della revocazione, nei casi eccezionali e tassativi di cui all'art. 395 c.p.c..
Con specifico riferimento al caso di specie, gli Ermellini hanno rimarcato come le difese del ricorrente – secondo cui occorreva distinguere tra una semplice frequentazione ed una stabile convivenza, essendo solo la seconda rilevante ai fini della modifica delle condizioni economiche divorzili – fossero del tutto inconferenti, posto che era stato lo stesso ricorrente a evidenziare, nel corso del giudizio di divorzio, che la donna intratteneva una stabile convivenza da molti anni, così evidenziando come siffatta convivenza fosse elemento già a lui noto in quel momento, tale da non poter rappresentare un elemento idoneo a provocare una modifica delle condizioni di divorzio.
Ne deriva che correttamente i giudici di merito hanno ritenuto che la relazione tra l'ex moglie e il nuovo compagno fosse già assodata, da ritenersi preesistente alla data della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio ed anche a quella successiva dell'accordo di modifica delle condizioni di divorzio.
Compiute queste precisazioni, la Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
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