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Con l'ordinanza n. 11202 depositata lo scorso 11 giugno, la I sezione civile della Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla debenza di un assegno divorzile, ha accolto le richieste di una donna cui le era stato negato qualsiasi emolumento in ragione del suo lavoro a nero quale colf.
La Cassazione, valorizzando la funzione compensativo-perequativa che l'attuale giurisprudenza della Corte di legittimità assegna all'assegno divorzile, ha cassato la sentenza impugnata che, prendendo unicamente in considerazione l'autosufficienza economica della donna, non aveva affatto valutato il contributo fornito da quest'ultima alla formazione del patrimonio familiare ed a quello personale dell'altro coniuge in ragione della durata del matrimonio.
Nel caso sottoposto all'attenzione della Cassazione, il Tribunale di Napoli, pronunciando la cessazione degli effetti civili del matrimonio di una coppia di coniugi, negava all'ex moglie il riconoscimento dell'assegno divorzile, tenuto conto della situazione reddituale della donna, la quale, svolgendo "a nero", attività di colf ad ore, non aveva assolto all'onere di prova di dimostrare la propria non indipendenza-autosufficienza economica.
La Corte di Appello di Napoli confermava la decisione del giudice di primo grado.
Ricorrendo in Cassazione, la donna censurava la decisione della Corte di merito per violazione di legge e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, dolendosi per non aver la Corte di Appello fatto applicazione dei criteri di determinazione dell'assegno divorzile fissati nell'interpretazione dell'art. 5 della legge n. 898 del 1970, così come ribaditi dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 18287/2018.
In particolare, la donna si doleva perché non era stato considerato il suo personale contributo fornito alla formazione del patrimonio familiare ed a quello personale dell'altro coniuge in ragione della durata del matrimonio.
La Cassazione condivide le difese formulate dalla ricorrente.
In relazione ai criteri per la determinazione dell'assegno, i Supremi Giudici ricordano che, con il noto arresto delle Sezioni Unite del 2018 (pronuncia n. 18287/2018), la Cassazione ha valorizzato il riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi, tramite la valorizzazione dell'intera storia coniugale nel suo completo evolversi e la realizzazione una prognosi futura che consideri le condizioni (di età, salute, etc.) dell'avente diritto.
Il giudice, comparate le condizioni economico patrimoniali delle parti e riscontrata l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente e l'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, è tenuto a verificare se la sperequazione sia la conseguenza del contributo fornito dal richiedente alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età dello stesso e alla durata del matrimonio: così, la quantificazione dell'assegno andrà compiuta non tenendo a parametro il pregresso tenore di vita o l'autosufficienza economica, ma in misura tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato a un simile contributo.
Con specifico riferimento al caso di specie, gli Ermellini evidenziano come la sentenza impugnata abbia omesso tale valutazione, prendendo unicamente in considerazione l'autosufficienza economica dell'appellante, attrice in primo grado, senza estendere il formulato giudizio alla funzione compensativo-perequativa che l'attuale giurisprudenza della Corte di legittimità intravede nell'interpretazione della L. n. 898 del 1970, art. 5.
Compiute queste precisazioni, la Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
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